Art. 12 
 
         Commissioni di garanzia di transazioni commerciali 
 
  1. A fronte della garanzia di cui all'art. 10, e' dovuta al garante
da parte delle  imprese  una  commissione  una  tantum  pari  ad  una
percentuale dell'importo della garanzia concessa. 
  2.  La  misura  della  percentuale  e'  stabilita  dal  garante   a
condizioni di mercato in relazione alla rischiosita' dell'operazione,
calcolata sulla  base  delle  caratteristiche  delle  imprese,  della
tipologia e durata della transazione. 
  3. L'ammontare complessivo della commissione dovuta  dovra'  essere
versato  dalle  imprese,  entro  quindici  giorni   dalla   data   di
sottoscrizione del contratto di vendita  o  di  acquisto  di  beni  e
servizi su uno  dei  conti  correnti  indicati  dal  garante.  Per  i
versamenti tardivi, sono dovuti gli  interessi  di  mora  dall'ultimo
giorno utile a quello dell'effettivo accredito nella misura del tasso
legale tempo per tempo vigente.