Art. 12 Commissioni di garanzia di transazioni commerciali 1. A fronte della garanzia di cui all'art. 10, e' dovuta al garante da parte delle imprese una commissione una tantum pari ad una percentuale dell'importo della garanzia concessa. 2. La misura della percentuale e' stabilita dal garante a condizioni di mercato in relazione alla rischiosita' dell'operazione, calcolata sulla base delle caratteristiche delle imprese, della tipologia e durata della transazione. 3. L'ammontare complessivo della commissione dovuta dovra' essere versato dalle imprese, entro quindici giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di vendita o di acquisto di beni e servizi su uno dei conti correnti indicati dal garante. Per i versamenti tardivi, sono dovuti gli interessi di mora dall'ultimo giorno utile a quello dell'effettivo accredito nella misura del tasso legale tempo per tempo vigente.