Art. 13 Tipologie 1. A fronte di portafogli di finanziamenti aventi le medesime caratteristiche, il garante puo' fornire garanzia in favore di soggetti finanziatori ovvero controgaranzia e/o riassicurazione in favore di confidi o altri fondi di garanzia. 2. I portafogli possono essere costituiti da esposizioni di durata non inferiore a diciotto mesi e di importo non superiore a 1 milione di euro. 3. Il garante definisce, sulla base di linee guida all'uopo predisposte ai sensi dell'art. 14 del presente decreto: a) le caratteristiche comuni dei finanziamenti che costituiscono il portafoglio; b) i limiti, le modalita' della concessione e della liquidazione delle garanzie di portafoglio; c) le modalita' di individuazione della rischiosita' media delle esposizioni interessate ai fini della quantificazione della relativa commissione per la concessione della garanzia di portafoglio; d) le cause di nullita' o di decadenza della garanzia di portafoglio. 4. Il garante puo' affidare a parti terze la valutazione del portafoglio da garantire.