Art. 13 
 
                              Tipologie 
 
  1. A fronte di  portafogli  di  finanziamenti  aventi  le  medesime
caratteristiche, il  garante  puo'  fornire  garanzia  in  favore  di
soggetti finanziatori ovvero controgaranzia  e/o  riassicurazione  in
favore di confidi o altri fondi di garanzia. 
  2. I portafogli possono essere costituiti da esposizioni di  durata
non inferiore a diciotto mesi e di importo non superiore a 1  milione
di euro. 
  3. Il  garante  definisce,  sulla  base  di  linee  guida  all'uopo
predisposte ai sensi dell'art. 14 del presente decreto: 
    a) le caratteristiche comuni dei finanziamenti che  costituiscono
il portafoglio; 
    b) i limiti, le modalita' della concessione e della  liquidazione
delle garanzie di portafoglio; 
    c) le modalita' di individuazione della rischiosita' media  delle
esposizioni interessate ai fini della quantificazione della  relativa
commissione per la concessione della garanzia di portafoglio; 
    d) le  cause  di  nullita'  o  di  decadenza  della  garanzia  di
portafoglio. 
  4. Il garante puo'  affidare  a  parti  terze  la  valutazione  del
portafoglio da garantire.