Art. 14 
 
                       Istruzioni applicative 
 
  Il  garante  trasmette  al  Ministero  delle   politiche   agricole
alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e  delle  finanze
lo schema di istruzioni applicative del presente regolamento volte  a
definire i criteri, le modalita', le procedure di  concessione  e  di
liquidazione nonche' i limiti, le sanzioni e le  cause  di  decadenza
relativi agli interventi di cui al presente  decreto.  Le  istruzioni
applicative,  in  assenza  di  osservazioni  da  parte  dei  predetti
Ministeri  nei trenta  successivi  dal  ricevimento   dello   schema,
divengono operative.