Art. 14 Istruzioni applicative Il garante trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze lo schema di istruzioni applicative del presente regolamento volte a definire i criteri, le modalita', le procedure di concessione e di liquidazione nonche' i limiti, le sanzioni e le cause di decadenza relativi agli interventi di cui al presente decreto. Le istruzioni applicative, in assenza di osservazioni da parte dei predetti Ministeri nei trenta successivi dal ricevimento dello schema, divengono operative.