Art. 15 Disponibilita' 1. Al fine di ampliare la capacita' di intervento del fondo di garanzia di cui all'art. 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le garanzie prestate ai sensi del presente decreto possono essere assistite dalla garanzia del FEI o di altri fondi di garanzia istituiti dall'Unione europea o da essa cofinanziati. 2. L'ammissione agli interventi di cui al presente decreto e' subordinata alla esistenza di disponibilita' impegnabili.