Art. 15 
 
                           Disponibilita' 
 
  1. Al fine di ampliare la capacita'  di  intervento  del  fondo  di
garanzia di cui all'art. 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo  29
marzo 2004, n. 102,  le  garanzie  prestate  ai  sensi  del  presente
decreto possono essere assistite dalla garanzia del FEI  o  di  altri
fondi  di  garanzia  istituiti  dall'Unione   europea   o   da   essa
cofinanziati. 
  2. L'ammissione agli interventi  di  cui  al  presente  decreto  e'
subordinata alla esistenza di disponibilita' impegnabili.