Art. 16 Disposizioni finali 1. A decorrere dalla data in cui divengono operative le istruzioni applicative di cui all'art. 14, il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 22 marzo 2011, che viene abrogato. 2. Le fideiussioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 14 febbraio 2006 dalla Sezione speciale del Fondo Interbancario di Garanzia continuano ad essere disciplinate dalle norme regolamentari di cui all'allegato al decreto ministeriale 5 agosto 1986, fino alla estinzione delle operazioni alle quali si riferiscono. Roma, 24 giugno 2022 Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Patuanelli Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco