Art. 16 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. A decorrere dalla data in cui divengono operative le  istruzioni
applicative di cui all'art. 14, il presente  decreto  sostituisce  il
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data  22
marzo 2011, che viene abrogato. 
  2. Le fideiussioni rilasciate  prima  dell'entrata  in  vigore  del
decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  in  data  14
febbraio 2006 dalla  Sezione  speciale  del  Fondo  Interbancario  di
Garanzia continuano ad essere disciplinate dalle norme  regolamentari
di cui all'allegato al decreto ministeriale 5 agosto 1986, fino  alla
estinzione delle operazioni alle quali si riferiscono. 
    Roma, 24 giugno 2022 
 
                                                    Il Ministro       
                                             delle politiche agricole 
                                              alimentari e forestali  
                                                    Patuanelli        
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
          Franco