Art. 2 Finalita' 1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalita' di concessione, da parte del garante, delle garanzie di cui all'art. 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 in favore delle imprese agricole. 2. Il garante risponde nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste per gli interventi di cui all'art. 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. 3. Le operazioni di garanzia disciplinate dal presente decreto riguardano la concessione di: a) garanzia diretta, a fronte di finanziamenti; b) cogaranzia, controgaranzia e riassicurazione in collaborazione con confidi o altri fondi di garanzia, a fronte di finanziamenti; c) garanzia a fronte di transazioni commerciali; d) garanzia a fronte di portafogli costituiti da esposizioni di durata non inferiore a diciotto mesi e di importo non superiore a 1 milione di euro. 4. In capo alla medesima impresa, l'ammontare delle garanzie in essere in tutte le forme disciplinate nel presente decreto, non puo' superare il limite di 5 milioni di euro. 5. Sulla quota di finanziamento assistita dalle garanzie di cui al presente decreto, non e' applicabile la garanzia di cui all'art. 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e non e' dovuta la relativa trattenuta. 6. Le garanzie di cui al presente decreto: a) sono alternative rispetto a quelle prestate da altri Enti pubblici nazionali o dell'Unione europea, ovvero prestate da soggetti diversi dai precedenti a valere su risorse di matrice pubblica. Resta fermo che diverse garanzie pubbliche, entro i limiti di cumulabilita' stabiliti dalla normativa nazionale e unionale, possono assistere quote diverse del medesimo finanziamento; b) non possono essere rilasciate a fronte di operazioni finanziarie poste in essere a valere su fondi della pubblica amministrazione, relativamente alla quota con rischio a carico della medesima.