Art. 2 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto stabilisce  i  criteri  e  le  modalita'  di
concessione, da parte del garante, delle garanzie di cui all'art. 17,
commi 2 e 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 in  favore
delle imprese agricole. 
  2. Il garante risponde nei limiti delle disponibilita'  finanziarie
previste per gli interventi di cui all'art. 17,  commi  2  e  4,  del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. 
  3. Le operazioni di  garanzia  disciplinate  dal  presente  decreto
riguardano la concessione di: 
    a) garanzia diretta, a fronte di finanziamenti; 
    b) cogaranzia, controgaranzia e riassicurazione in collaborazione
con confidi o altri fondi di garanzia, a fronte di finanziamenti; 
    c) garanzia a fronte di transazioni commerciali; 
    d) garanzia a fronte di portafogli costituiti da  esposizioni  di
durata non inferiore a diciotto mesi e di importo non superiore  a  1
milione di euro. 
  4. In capo alla medesima impresa,  l'ammontare  delle  garanzie  in
essere in tutte le forme disciplinate nel presente decreto, non  puo'
superare il limite di 5 milioni di euro. 
  5. Sulla quota di finanziamento assistita dalle garanzie di cui  al
presente decreto, non e' applicabile la garanzia di cui  all'art.  1,
comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e non e'  dovuta  la
relativa trattenuta. 
  6. Le garanzie di cui al presente decreto: 
    a) sono alternative rispetto a  quelle  prestate  da  altri  Enti
pubblici nazionali o dell'Unione europea, ovvero prestate da soggetti
diversi dai precedenti a valere su risorse di matrice pubblica. Resta
fermo che diverse garanzie pubbliche, entro i limiti di cumulabilita'
stabiliti dalla normativa nazionale  e  unionale,  possono  assistere
quote diverse del medesimo finanziamento; 
    b)  non  possono  essere  rilasciate  a  fronte   di   operazioni
finanziarie  poste  in  essere  a  valere  su  fondi  della  pubblica
amministrazione, relativamente alla quota con rischio a carico  della
medesima.