Art. 3 Beneficiari, oggetto e limiti 1. Le operazioni di garanzia sono attivabili per finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine, destinati, alle attivita' agricole e a quelle connesse ed in particolare a: a) la realizzazione di opere di miglioramento fondiario; b) gli interventi per la ricerca, la sperimentazione, l'innovazione tecnologica, la valorizzazione commerciale dei prodotti e la produzione di energia rinnovabile; c) la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili per lo svolgimento delle attivita' agricole e di quelle connesse; d) l'acquisto di nuove macchine e attrezzature per lo svolgimento delle attivita' agricole e di quelle connesse; e) la ristrutturazione del debito; f) l'acquisto di beni o servizi necessari alla conduzione ordinaria dell'impresa. 2. La garanzia puo' essere concessa entro il limite dell'80% del finanziamento, e fino all'importo massimo garantito in essere di euro 5.000.000. 3. La garanzia copre, entro il limite massimo dell'importo definitivamente rilasciato e, ferma restando la percentuale di copertura iniziale, l'esposizione per capitale, compresi gli interessi contrattuali. 4. Il valore monetario della garanzia, nel corso dell'ammortamento del finanziamento, si riduce progressivamente in relazione al rimborso del capitale, in modo da mantenere costante l'originario rapporto fra importo della garanzia e somma iniziale.