Art. 3 
 
                    Beneficiari, oggetto e limiti 
 
  1. Le operazioni di garanzia sono attivabili  per  finanziamenti  a
breve, a medio ed a lungo termine, destinati, alle attivita' agricole
e a quelle connesse ed in particolare a: 
    a) la realizzazione di opere di miglioramento fondiario; 
    b)  gli  interventi   per   la   ricerca,   la   sperimentazione,
l'innovazione tecnologica, la valorizzazione commerciale dei prodotti
e la produzione di energia rinnovabile; 
    c) la costruzione, l'acquisizione  o  il  miglioramento  di  beni
immobili per lo svolgimento delle  attivita'  agricole  e  di  quelle
connesse; 
    d) l'acquisto di nuove macchine e attrezzature per lo svolgimento
delle attivita' agricole e di quelle connesse; 
    e) la ristrutturazione del debito; 
    f)  l'acquisto  di  beni  o  servizi  necessari  alla  conduzione
ordinaria dell'impresa. 
  2. La garanzia puo' essere concessa entro il  limite  dell'80%  del
finanziamento, e fino all'importo massimo garantito in essere di euro
5.000.000. 
  3.  La  garanzia  copre,  entro  il  limite  massimo   dell'importo
definitivamente  rilasciato  e,  ferma  restando  la  percentuale  di
copertura  iniziale,  l'esposizione  per   capitale,   compresi   gli
interessi contrattuali. 
  4. Il valore monetario della garanzia, nel corso  dell'ammortamento
del  finanziamento,  si  riduce  progressivamente  in  relazione   al
rimborso del capitale, in modo  da  mantenere  costante  l'originario
rapporto fra importo della garanzia e somma iniziale.