Art. 4 
 
                  Richiesta della garanzia diretta 
 
  1.  Ai  fini   dell'ottenimento   della   garanzia,   il   soggetto
finanziatore  dovra'  presentare  al   garante   una   circostanziata
relazione nella quale devono essere precisati analiticamente elementi
relativi a: 
    a) l'imprenditore e l'azienda; 
    b)  il  finanziamento,  ivi  comprese  le  condizioni  di   tasso
praticate in considerazione della presenza della garanzia  rilasciata
dall'ISMEA e  di  quella  dello  Stato  quale  protezione  di  ultima
istanza; 
    c) la sostenibilita' e validita' del progetto. 
  2. Nel caso di finanziamenti  erogati  in  favore  di  imprese  con
obbligo di bilancio,  occorre  trasmettere  copia  degli  ultimi  tre
bilanci approvati, corredati dalle relazioni degli  amministratori  e
del collegio sindacale. 
  3. Il garante puo' richiedere ai  soggetti  finanziatori  tutte  le
notizie, i dati e la documentazione che ritiene opportuni riguardanti
le richieste di garanzia presentate.  Tali  notizie  potranno  essere
acquisite anche mediante richiesta diretta  all'impresa  beneficiaria
del finanziamento.