Art. 4 Richiesta della garanzia diretta 1. Ai fini dell'ottenimento della garanzia, il soggetto finanziatore dovra' presentare al garante una circostanziata relazione nella quale devono essere precisati analiticamente elementi relativi a: a) l'imprenditore e l'azienda; b) il finanziamento, ivi comprese le condizioni di tasso praticate in considerazione della presenza della garanzia rilasciata dall'ISMEA e di quella dello Stato quale protezione di ultima istanza; c) la sostenibilita' e validita' del progetto. 2. Nel caso di finanziamenti erogati in favore di imprese con obbligo di bilancio, occorre trasmettere copia degli ultimi tre bilanci approvati, corredati dalle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale. 3. Il garante puo' richiedere ai soggetti finanziatori tutte le notizie, i dati e la documentazione che ritiene opportuni riguardanti le richieste di garanzia presentate. Tali notizie potranno essere acquisite anche mediante richiesta diretta all'impresa beneficiaria del finanziamento.