Art. 5 Commissioni di garanzia 1. Fatti salvi eventuali regimi di aiuto autorizzati, a fronte della garanzia di cui all'art. 3, e' dovuta al garante da parte dell'impresa una commissione una tantum pari ad una percentuale dell'importo della garanzia concessa. 2. La misura della percentuale e' stabilita dal garante a condizioni di mercato in relazione alla rischiosita' dell'operazione, calcolata sulla base delle caratteristiche dell'impresa, della finalita', della durata e dell'importo del finanziamento da garantire e delle eventuali malleverie collaterali che lo assistono. 3. Ferme restando eventuali rateizzazioni concordate che assicurino comunque l'indifferenza finanziaria per il garante, l'ammontare complessivo delle commissioni dovute sara' versato tramite il soggetto finanziatore, entro trenta giorni dal termine del trimestre di riferimento, su uno dei conti correnti indicati dal garante, con valuta ultimo giorno del trimestre stesso. Per i versamenti tardivi, sono dovuti interessi di mora dall'ultimo giorno utile a quello dell'effettivo accredito nella misura del tasso legale tempo per tempo vigente.