Art. 5 
 
                       Commissioni di garanzia 
 
  1. Fatti salvi eventuali regimi  di  aiuto  autorizzati,  a  fronte
della garanzia di cui all'art. 3,  e'  dovuta  al  garante  da  parte
dell'impresa una commissione  una  tantum  pari  ad  una  percentuale
dell'importo della garanzia concessa. 
  2.  La  misura  della  percentuale  e'  stabilita  dal  garante   a
condizioni di mercato in relazione alla rischiosita' dell'operazione,
calcolata  sulla  base  delle  caratteristiche  dell'impresa,   della
finalita', della durata e dell'importo del finanziamento da garantire
e delle eventuali malleverie collaterali che lo assistono. 
  3. Ferme restando eventuali rateizzazioni concordate che assicurino
comunque  l'indifferenza  finanziaria  per  il  garante,  l'ammontare
complessivo  delle  commissioni  dovute  sara'  versato  tramite   il
soggetto finanziatore, entro trenta giorni dal termine del  trimestre
di riferimento, su uno dei conti correnti indicati dal  garante,  con
valuta ultimo giorno del trimestre stesso. Per i versamenti  tardivi,
sono dovuti interessi di  mora  dall'ultimo  giorno  utile  a  quello
dell'effettivo accredito nella misura  del  tasso  legale  tempo  per
tempo vigente.