Art. 6 
 
                             Cogaranzia 
 
  1. A fronte dei finanziamenti di cui al precedente art. 3, comma 1,
il garante puo' rilasciare cogaranzia in collaborazione con confidi o
altri  fondi  di  garanzia  con  cui  sia  stata  stipulata  apposita
convenzione. 
  2. La convenzione regola i criteri, le modalita', le  procedure  di
concessione e di  liquidazione  della  cogaranzia  nel  rispetto  dei
requisiti previsti dal presente decreto per la garanzia diretta.