Art. 6 Cogaranzia 1. A fronte dei finanziamenti di cui al precedente art. 3, comma 1, il garante puo' rilasciare cogaranzia in collaborazione con confidi o altri fondi di garanzia con cui sia stata stipulata apposita convenzione. 2. La convenzione regola i criteri, le modalita', le procedure di concessione e di liquidazione della cogaranzia nel rispetto dei requisiti previsti dal presente decreto per la garanzia diretta.