Art. 7 
 
                  Controgaranzia e riassicurazione 
 
  1.   Il   garante   puo'   concedere   la   controgaranzia   e   la
riassicurazione, anche  congiuntamente,  a  fronte  di  finanziamenti
destinati alle finalita' di cui al precedente  art.  3,  comma  1,  e
assistiti  da  garanzie  a   prima   richiesta,   incondizionate   ed
irrevocabili rilasciate da confidi o da altri fondi di garanzia. 
  2. La controgaranzia e la riassicurazione possono  essere  concesse
entro il limite dell'80% dell'ammontare garantito e fino  all'importo
massimo garantito in essere di euro 5.000.000 per ciascuna impresa. 
  3. In caso di operazioni di importo eccedente il predetto limite di
euro 5.000.000, la  percentuale  di  controgaranzia  del  garante  si
riduce proporzionalmente nel rispetto di tali limiti.