Art. 7 Controgaranzia e riassicurazione 1. Il garante puo' concedere la controgaranzia e la riassicurazione, anche congiuntamente, a fronte di finanziamenti destinati alle finalita' di cui al precedente art. 3, comma 1, e assistiti da garanzie a prima richiesta, incondizionate ed irrevocabili rilasciate da confidi o da altri fondi di garanzia. 2. La controgaranzia e la riassicurazione possono essere concesse entro il limite dell'80% dell'ammontare garantito e fino all'importo massimo garantito in essere di euro 5.000.000 per ciascuna impresa. 3. In caso di operazioni di importo eccedente il predetto limite di euro 5.000.000, la percentuale di controgaranzia del garante si riduce proporzionalmente nel rispetto di tali limiti.