Art. 9 
 
                             Commissioni 
 
  1. Fatti salvi eventuali regimi  di  aiuto  autorizzati,  a  fronte
della controgaranzia e/o della riassicurazione, e' dovuta al  garante
una commissione una tantum pari ad una percentuale dell'importo della
controgaranzia e/o della riassicurazione concessa. 
  2.  La  misura  della  percentuale  e'  stabilita  dal  garante   a
condizioni di mercato in relazione alla rischiosita' dell'operazione,
calcolata sulla base delle caratteristiche del soggetto  garantito  e
di  quello  controgarantito,  della   finalita',   della   durata   e
dell'importo del finanziamento da controgarantire e  delle  eventuali
malleverie collaterali che lo presidiano. 
  3. Ferme restando eventuali rateizzazioni concordate che assicurino
comunque  l'indifferenza  finanziaria  per  il  garante,  l'ammontare
complessivo delle  commissioni  dovute  deve  essere  versato,  entro
trenta giorni dal termine del trimestre di  riferimento  su  uno  dei
conti correnti indicati dal garante, con  valuta  ultimo  giorno  del
trimestre stesso. Per i versamenti tardivi, sono dovuti gli interessi
di mora dall'ultimo giorno utile a  quello  dell'effettivo  accredito
nella misura del tasso legale tempo per tempo vigente.