Art. 9 Commissioni 1. Fatti salvi eventuali regimi di aiuto autorizzati, a fronte della controgaranzia e/o della riassicurazione, e' dovuta al garante una commissione una tantum pari ad una percentuale dell'importo della controgaranzia e/o della riassicurazione concessa. 2. La misura della percentuale e' stabilita dal garante a condizioni di mercato in relazione alla rischiosita' dell'operazione, calcolata sulla base delle caratteristiche del soggetto garantito e di quello controgarantito, della finalita', della durata e dell'importo del finanziamento da controgarantire e delle eventuali malleverie collaterali che lo presidiano. 3. Ferme restando eventuali rateizzazioni concordate che assicurino comunque l'indifferenza finanziaria per il garante, l'ammontare complessivo delle commissioni dovute deve essere versato, entro trenta giorni dal termine del trimestre di riferimento su uno dei conti correnti indicati dal garante, con valuta ultimo giorno del trimestre stesso. Per i versamenti tardivi, sono dovuti gli interessi di mora dall'ultimo giorno utile a quello dell'effettivo accredito nella misura del tasso legale tempo per tempo vigente.