(CCNL-art. 12)
                              Art. 12. 
 
                   Contratto individuale di lavoro 
 
    1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o  determinato  e'
costituito e  regolato  da  contratti  individuali  e  dai  contratti
collettivi nel tempo vigenti,  nel  rispetto  delle  disposizioni  di
legge, e della normativa comunitaria. Il rapporto di lavoro  a  tempo
indeterminato e a tempo  pieno  costituisce  la  forma  ordinaria  di
rapporto di lavoro. 
    2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale e' richiesta
la forma scritta, sono comunque indicati: 
      a) tipologia del rapporto di lavoro; 
      b) data di inizio del rapporto di lavoro; 
      c) categoria e profilo professionale di inquadramento; 
      d) livello retributivo iniziale; 
      e) durata del periodo di prova; 
      f) sede di lavoro; 
      g) termine finale  in  caso  di  rapporto  di  lavoro  a  tempo
determinato. 
    3. Il contratto individuale specifica che il rapporto  di  lavoro
e' regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche  per  le
cause di risoluzione del contratto di  lavoro  e  per  i  termini  di
preavviso. E', in ogni modo,  condizione  risolutiva  del  contratto,
senza  obbligo  di  preavviso,  l'annullamento  della  procedura   di
reclutamento che ne costituisce il presupposto. 
    4. L'assunzione puo' avvenire con  rapporto  di  lavoro  a  tempo
pieno  o  a  tempo  parziale.  In  quest'ultimo  caso,  il  contratto
individuale,  di  cui  al  comma  1,  indica  anche   l'articolazione
dell'orario di lavoro assegnata, nell'ambito delle tipologie previste
dall'art. 55 (Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a
tempo parziale). 
    5. L'amministrazione prima di  procedere  alla  stipulazione  del
contratto di lavoro individuale ai fini  dell'assunzione,  invita  il
destinatario a presentare, anche in via telematica, la documentazione
prescritta dalle disposizioni  regolanti  l'accesso  al  rapporto  di
lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine  non
inferiore a trenta giorni, fatta salva la possibilita' di una proroga
non   superiore   ad   ulteriori   trenta   giorni,    a    richiesta
dell'interessato in caso di comprovato impedimento. 
    6.  Nello  stesso  termine  il   destinatario,   sotto   la   sua
responsabilita', deve dichiarare, fatto salvo quanto  previsto  dalle
disposizioni sul rapporto di lavoro a tempo parziale,  di  non  avere
altri rapporti di impiego pubblico o privato e  di  non  trovarsi  in
nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art.  53
del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001.  In  caso   contrario,
unitamente ai documenti,  deve  essere  espressamente  presentata  la
dichiarazione  di  opzione  per  la  nuova  amministrazione.  Per  il
personale assunto con rapporto di lavoro  a  tempo  parziale,  si  fa
riferimento a quanto previsto dall'art.  54  (Rapporto  di  lavoro  a
tempo parziale). 
    7.  Scaduto  inutilmente  il  termine  di   cui   al   comma   5,
l'amministrazione comunica di non dare luogo  alla  stipulazione  del
contratto. 
    8. Il presente articolo sostituisce e disapplica  l'art.  30  del
CCNL del 17 maggio 2004.