(CCNL-art. 13)
                              Art. 13. 
 
                          Periodo di prova 
 
    1. Il dipendente assunto in servizio  a  tempo  indeterminato  e'
soggetto ad un periodo di prova la cui durata e' stabilita in quattro
mesi. 
    2.  Sono  esonerati  dal  periodo  di  prova,  con  il   consenso
dell'interessato, i dipendenti  che  lo  abbiano  gia'  superato  nel
medesimo profilo professionale oppure in  corrispondente  profilo  di
altra amministrazione pubblica,  anche  di  diverso  comparto.  Sono,
altresi', esonerati dal periodo  di  prova,  con  il  consenso  degli
stessi, i dipendenti che risultino vincitori di  procedure  selettive
per la progressione tra le categorie riservate al personale di ruolo,
presso la Presidenza, ai sensi dell'art. 22,  comma  15  del  decreto
legislativo n. 75/2017. 
    3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si  tiene
conto del solo servizio effettivamente prestato. 
    4. Il periodo di prova e' sospeso in caso di assenza per malattia
e negli altri casi di assenza previsti dalla legge  o  dal  CCNL.  In
caso di malattia il dipendente  ha  diritto  alla  conservazione  del
posto per un periodo  massimo  di  sei  mesi,  decorso  il  quale  il
rapporto puo' essere risolto. In caso  di  infortunio  sul  lavoro  o
malattia  derivante  da  causa  di  servizio  si  applica  l'art.  38
(Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio). 
    5. Le assenze riconosciute come causa di  sospensione,  ai  sensi
del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto
per i dipendenti non in prova. 
    6. Decorsa la meta' del periodo di  prova  ciascuna  delle  parti
puo' recedere dal rapporto in  qualsiasi  momento  senza  obbligo  di
preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso, fatti salvi  i
casi di sospensione previsti  dal  comma  4.  Il  recesso  opera  dal
momento   della   comunicazione   alla   controparte.   Il    recesso
dell'amministrazione deve essere adeguatamente motivato. 
    7. Decorso il periodo di prova senza che il  rapporto  di  lavoro
sia stato risolto, il dipendente si intende  confermato  in  servizio
con il riconoscimento dell'anzianita' dal  giorno  dell'assunzione  a
tutti gli effetti. 
    8. In caso  di  recesso,  la  retribuzione  e'  corrisposta  fino
all'ultimo giorno  di  effettivo  servizio  compresi  i  ratei  della
tredicesima mensilita' ove maturati. 
    9. Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla
scadenza. 
    10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore  di  concorso,
durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del  posto
presso la Presidenza, senza retribuzione, per un arco temporale  pari
alla  durata  del  periodo  di  prova  formalmente   prevista   dalle
disposizioni contrattuali applicate nei comparti dell'amministrazione
pubblica di destinazione. In caso di mancato superamento della  prova
o per recesso di una delle parti, il  dipendente  stesso  rientra,  a
domanda, nella categoria e profilo professionale di provenienza. 
    11. La disciplina del comma 10 non si  applica  al  dipendente  a
tempo indeterminato, vincitore di  concorso,  che  non  abbia  ancora
superato il periodo di prova presso la Presidenza. 
    12. Il presente articolo sostituisce e  disapplica  l'art.  31  e
l'art. 49, comma 8, lettera a) del CCNL del 17 maggio 2004.