(CCNL-art. 14)
                              Art. 14. 
 
                Ricostituzione del rapporto di lavoro 
 
    1. Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto  per
effetto di dimissioni puo' richiedere, entro cinque anni  dalla  data
delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. 
    2. L'amministrazione si pronuncia motivatamente,  entro  sessanta
giorni dalla richiesta; in caso  di  accoglimento  il  dipendente  e'
ricollocato nella categoria,  nella  posizione  economica  e  profilo
professionale  corrispondenti  a  quelli  ricoperti  all'atto   delle
dimissioni,  secondo  il  sistema  di  classificazione  applicato  al
momento del rientro. 
    3. Il dipendente puo' richiedere la ricostituzione  del  rapporto
di lavoro, senza i limiti temporali, di cui  al  comma  1,  nei  casi
previsti dalle disposizioni di legge relative all'accesso  al  lavoro
presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita  e
il  riacquisto  della  cittadinanza  italiana  o  di  uno  dei  paesi
dell'Unione europea, secondo la normativa europea. 
    4. Per effetto della ricostituzione del  rapporto  di  lavoro  al
lavoratore e' attribuito il trattamento economico corrispondente alla
categoria, al profilo  ed  alla  posizione  economica,  rivestiti  al
momento della interruzione del rapporto di lavoro. 
    5. La ricostituzione del rapporto di lavoro avviene nel  rispetto
delle  disposizioni  legislative  vigenti  ed  e'  subordinata   alla
disponibilita' del  corrispondente  posto  nella  dotazione  organica
dell'amministrazione ed al mantenimento del  possesso  dei  requisiti
generali per  l'assunzione  da  parte  del  richiedente  nonche'  del
positivo accertamento dell'idoneita' fisica. 
    6. Il presente articolo sostituisce e disapplica  l'art.  32  del
CCNL 17 maggio 2004.