Art. 14. Ricostituzione del rapporto di lavoro 1. Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni puo' richiedere, entro cinque anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. 2. L'amministrazione si pronuncia motivatamente, entro sessanta giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento il dipendente e' ricollocato nella categoria, nella posizione economica e profilo professionale corrispondenti a quelli ricoperti all'atto delle dimissioni, secondo il sistema di classificazione applicato al momento del rientro. 3. Il dipendente puo' richiedere la ricostituzione del rapporto di lavoro, senza i limiti temporali, di cui al comma 1, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita e il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione europea, secondo la normativa europea. 4. Per effetto della ricostituzione del rapporto di lavoro al lavoratore e' attribuito il trattamento economico corrispondente alla categoria, al profilo ed alla posizione economica, rivestiti al momento della interruzione del rapporto di lavoro. 5. La ricostituzione del rapporto di lavoro avviene nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti ed e' subordinata alla disponibilita' del corrispondente posto nella dotazione organica dell'amministrazione ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l'assunzione da parte del richiedente nonche' del positivo accertamento dell'idoneita' fisica. 6. Il presente articolo sostituisce e disapplica l'art. 32 del CCNL 17 maggio 2004.