Art. 15. Fascicolo personale 1. Per ogni dipendente, la struttura organizzativa cui compete la gestione delle risorse umane conserva, in un apposito fascicolo personale, anche digitale, tutti gli atti e i documenti, prodotti dall'amministrazione o dallo stesso dipendente, che attengono al percorso professionale, all'attivita' svolta ed ai fatti che lo riguardano. 2. Relativamente agli atti e ai documenti conservati nel fascicolo personale e' assicurata la riservatezza dei dati personali secondo le disposizioni vigenti in materia. 3. Il dipendente ha diritto a prendere visione degli atti e documenti inseriti nel proprio fascicolo personale. 4. Il presente articolo sostituisce e disapplica i commi 1 e 2 dell'art. 61 del CCNL del 17 maggio 2004.