Art. 16. Clausole speciali 1. Nei casi previsti da disposizioni emanate dagli organi competenti, il personale e' tenuto all'uso dell'uniforme di servizio, con oneri a carico dell'amministrazione. 2. Nei casi in cui l'alloggio di servizio, per speciali esigenze connesse al particolare tipo di mansioni svolte, costituisca elemento necessario all'espletamento del servizio stesso, l'amministrazione ne disciplina l'uso, con oneri a proprio carico. 3. Il presente articolo sostituisce e disapplica l'art. 61, commi 3 e 4 del CCNL 17 maggio 2004.