(CCNL-art. 18)
                              Art. 18. 
 
                             Turnazioni 
 
    1. La turnazione e' finalizzata a garantire la copertura  massima
dell'orario  di  servizio  giornaliero  e  dell'orario  di   servizio
settimanale su cinque, sei o sette giorni per ben  definiti  tipi  di
funzioni ed uffici. Il turno consiste in una effettiva rotazione  del
personale in prestabilite articolazioni orarie. A tale istituto si fa
ricorso qualora le altre articolazioni di orario ordinario non  siano
sufficienti a coprire le esigenze di servizio. 
    2. Per l'adozione dell'orario di lavoro su  turni  devono  essere
osservati i seguenti criteri: 
      a) si considera in turno il  personale  che  si  avvicenda  nel
medesimo posto di lavoro, in modo da  coprire  a  rotazione  l'intera
durata del servizio; 
      b) la ripartizione del personale nei vari turni  deve  avvenire
sulla base delle professionalita' necessarie in ciascun turno; 
      c) l'adozione dei  turni  puo'  anche  prevedere  una  limitata
parziale sovrapposizione tra il personale subentrante  e  quello  del
turno precedente; 
      d) il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese
da ciascun dipendente non puo' essere superiore ad otto e quello  dei
turni festivi effettuabili nell'anno da ciascun dipendente  non  puo'
essere superiore ad un terzo dei giorni  festivi  dell'anno;  fino  a
quando non intervenga una nuova regolazione  ai  sensi  dell'art.  7,
comma  6,  lettera  i),   sono   confermate   eventuali,   specifiche
disposizioni che prevedano  limiti  piu'  elevati  per  il  personale
operante presso il Dipartimento della Protezione civile o presso  gli
uffici con attivita' a ciclo continuo o presso uffici e  settori  con
orario di servizio su sette giorni; 
      e) all'interno di ogni periodo di ventiquattro ore deve  essere
garantito un periodo di riposo di almeno 11,00 ore consecutive; 
      f)  per  turno  notturno  si  intende  il  periodo   lavorativo
ricompreso dalle ore 22,00 alle ore 6,00 del giorno  successivo;  per
turno  notturno-festivo  si  intende  quello  che  cade  nel  periodo
compreso tra le ore 22,00 del giorno prefestivo e  le  ore  6,00  del
giorno festivo e dalle ore 22,00 del giorno festivo alle ore 6,00 del
giorno successivo. 
    3. Al fine di compensare interamente il disagio  derivante  dalla
particolare  articolazione  dell'orario  di  lavoro,   al   personale
turnista  e'  corrisposta  una   indennita'   secondo   le   seguenti
fattispecie: 
      indennita'  di  importo  eguale  per  ciascun  segmento   delle
ventiquattro ore; 
      indennita' diretta a retribuire esclusivamente il turno reso in
segmenti di orario pomeridiano e/o notturno e/o festivo. 
    4. L'indennita' di cui al comma  3  e'  corrisposta  per  i  soli
periodi di effettiva prestazione in turno. 
    5. Il valore delle indennita' di cui al comma 3, e'  definito  in
sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell'art.  7,  comma  6,
lettera  h).  Fino  alla  definizione,  in  sede  di   contrattazione
integrativa,  della  nuova  disciplina  in  materia,  continuano   ad
applicarsi le discipline in atto definite sulla base  dei  precedenti
CCNL. 
    6. Le indennita', di cui ai commi 3, 4 e 5,  sono  corrisposte  a
carico  delle  risorse  di  cui  all'art.  74  (Fondo   unico   della
Presidenza: utilizzo). 
    7. Il personale che si trovi in particolari situazioni  personali
e  familiari,  di  cui  all'art.  25,  comma  4  (Orario  di   lavoro
flessibile), puo', a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di
turni notturni, anche in relazione a quanto  previsto  dall'art.  53,
comma 2 e 3, del  decreto  legislativo  n.  151/2001.  Sono  comunque
escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel  periodo
di allattamento fino ad un anno di vita del bambino. 
    8. Il presente articolo sostituisce e disapplica  l'art.  34  del
CCNL 17 maggio 2004.