Art. 18. Turnazioni 1. La turnazione e' finalizzata a garantire la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero e dell'orario di servizio settimanale su cinque, sei o sette giorni per ben definiti tipi di funzioni ed uffici. Il turno consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie. A tale istituto si fa ricorso qualora le altre articolazioni di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio. 2. Per l'adozione dell'orario di lavoro su turni devono essere osservati i seguenti criteri: a) si considera in turno il personale che si avvicenda nel medesimo posto di lavoro, in modo da coprire a rotazione l'intera durata del servizio; b) la ripartizione del personale nei vari turni deve avvenire sulla base delle professionalita' necessarie in ciascun turno; c) l'adozione dei turni puo' anche prevedere una limitata parziale sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente; d) il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non puo' essere superiore ad otto e quello dei turni festivi effettuabili nell'anno da ciascun dipendente non puo' essere superiore ad un terzo dei giorni festivi dell'anno; fino a quando non intervenga una nuova regolazione ai sensi dell'art. 7, comma 6, lettera i), sono confermate eventuali, specifiche disposizioni che prevedano limiti piu' elevati per il personale operante presso il Dipartimento della Protezione civile o presso gli uffici con attivita' a ciclo continuo o presso uffici e settori con orario di servizio su sette giorni; e) all'interno di ogni periodo di ventiquattro ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 11,00 ore consecutive; f) per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso dalle ore 22,00 alle ore 6,00 del giorno successivo; per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22,00 del giorno prefestivo e le ore 6,00 del giorno festivo e dalle ore 22,00 del giorno festivo alle ore 6,00 del giorno successivo. 3. Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, al personale turnista e' corrisposta una indennita' secondo le seguenti fattispecie: indennita' di importo eguale per ciascun segmento delle ventiquattro ore; indennita' diretta a retribuire esclusivamente il turno reso in segmenti di orario pomeridiano e/o notturno e/o festivo. 4. L'indennita' di cui al comma 3 e' corrisposta per i soli periodi di effettiva prestazione in turno. 5. Il valore delle indennita' di cui al comma 3, e' definito in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 6, lettera h). Fino alla definizione, in sede di contrattazione integrativa, della nuova disciplina in materia, continuano ad applicarsi le discipline in atto definite sulla base dei precedenti CCNL. 6. Le indennita', di cui ai commi 3, 4 e 5, sono corrisposte a carico delle risorse di cui all'art. 74 (Fondo unico della Presidenza: utilizzo). 7. Il personale che si trovi in particolari situazioni personali e familiari, di cui all'art. 25, comma 4 (Orario di lavoro flessibile), puo', a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 53, comma 2 e 3, del decreto legislativo n. 151/2001. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino. 8. Il presente articolo sostituisce e disapplica l'art. 34 del CCNL 17 maggio 2004.