Art. 19. Reperibilita' 1. All'istituto della reperibilita' durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro puo' farsi ricorso soltanto per essenziali ed indifferibili necessita' di servizio, riferite a settori di attivita' per i quali sia necessario assicurare la continuita' dei servizi, e che non possono essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario. 2. La durata massima del periodo di reperibilita' e' di dodici ore. 3. In caso di chiamata in servizio, durante il periodo di reperibilita', l'interessato di norma dovra' raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di sessanta minuti. 4. In caso di chiamata in servizio, l'attivita' prestata, che non puo' essere superiore a sei ore e venti minuti salvo il verificarsi di situazioni di emergenza per il personale del Dipartimento della Protezione civile, viene retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta, con recupero orario. In caso di chiamata nel giorno del riposo settimanale si applica l'art. 20 (Particolari attivita' prestate da dipendenti non in turno). 5. Ciascun dipendente, di norma, non puo' essere collocato in reperibilita' per piu' di sei volte in un mese e per non piu' di due volte di domenica nell'arco di un mese. 6. Nell'ambito delle disponibilita' finanziarie di cui all'art. 74 (Fondo Unico della Presidenza: utilizzo) per il turno di dodici ore e' corrisposta un'indennita' di misura di euro 17,35. Per turni di durata inferiore alle dodici ore la predetta indennita' viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa maggiorata del 10 per cento. L'indennita' di reperibilita' di cui al presente comma non compete durante l'orario di lavoro, a qualsiasi titolo prestato. 7. La misura dell'indennita' di cui al comma 6, nonche' il limite di cui al comma 5, sono elevabili in sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 7, comma 6, lettere j) e l). Fino alla definizione, in sede di contrattazione integrativa, della nuova disciplina in materia, continuano ad applicarsi le discipline in atto definite sulla base dei precedenti CCNL. 8. Le indennita' di cui ai commi 6 e 7, sono corrisposte a carico delle risorse di cui all'art. 74 (Fondo Unico della Presidenza: utilizzo) del presente contratto. 9. Quando la reperibilita' cade in giorno festivo, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo, anche se non chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione di detto riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale. 10. Il presente articolo sostituisce e disapplica l'art. 41 del CCNL 17 maggio 2004.