(CCNL-art. 19)
                              Art. 19. 
 
                            Reperibilita' 
 
    1. All'istituto della reperibilita' durante le ore o le  giornate
eccedenti l'orario ordinario di lavoro puo'  farsi  ricorso  soltanto
per essenziali ed indifferibili necessita' di  servizio,  riferite  a
settori di  attivita'  per  i  quali  sia  necessario  assicurare  la
continuita' dei servizi, e che non possono essere coperte  attraverso
l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario. 
    2. La durata massima del periodo di reperibilita'  e'  di  dodici
ore. 
    3. In caso  di  chiamata  in  servizio,  durante  il  periodo  di
reperibilita', l'interessato di norma dovra' raggiungere il posto  di
lavoro assegnato nell'arco di sessanta minuti. 
    4. In caso di chiamata in servizio, l'attivita' prestata, che non
puo' essere superiore a sei ore e venti minuti salvo  il  verificarsi
di situazioni di emergenza per il personale  del  Dipartimento  della
Protezione civile,  viene  retribuita  come  lavoro  straordinario  o
compensata, a richiesta, con recupero orario. In caso di chiamata nel
giorno del riposo  settimanale  si  applica  l'art.  20  (Particolari
attivita' prestate da dipendenti non in turno). 
    5. Ciascun dipendente, di norma, non  puo'  essere  collocato  in
reperibilita' per piu' di sei volte in un mese e per non piu' di  due
volte di domenica nell'arco di un mese. 
    6. Nell'ambito delle disponibilita' finanziarie di  cui  all'art.
74 (Fondo Unico della Presidenza: utilizzo) per il  turno  di  dodici
ore e' corrisposta un'indennita' di misura di euro 17,35.  Per  turni
di durata inferiore alle dodici  ore  la  predetta  indennita'  viene
corrisposta proporzionalmente alla durata stessa  maggiorata  del  10
per cento. L'indennita' di reperibilita' di cui al presente comma non
compete durante l'orario di lavoro, a qualsiasi titolo prestato. 
    7. La misura dell'indennita' di cui al comma 6, nonche' il limite
di  cui  al  comma  5,  sono  elevabili  in  sede  di  contrattazione
integrativa ai sensi dell'art. 7, comma 6, lettere j) e l). Fino alla
definizione, in  sede  di  contrattazione  integrativa,  della  nuova
disciplina in materia, continuano ad applicarsi le discipline in atto
definite sulla base dei precedenti CCNL. 
    8. Le indennita' di cui ai commi 6 e 7, sono corrisposte a carico
delle risorse di cui  all'art.  74  (Fondo  Unico  della  Presidenza:
utilizzo) del presente contratto. 
    9. Quando la reperibilita' cade in giorno festivo, il  dipendente
ha diritto ad un giorno di riposo compensativo, anche se non chiamato
a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione di detto riposo
compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario  di
lavoro settimanale. 
    10. Il presente articolo sostituisce e disapplica l'art.  41  del
CCNL 17 maggio 2004.