(CCNL-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                Durata, decorrenza, tempi e procedure 
                    di applicazione del contratto 
 
    1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016 - 31
dicembre 2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica. 
    2. Gli effetti decorrono  dal  giorno  successivo  alla  data  di
stipulazione, salvo  diversa  prescrizione  del  presente  contratto.
L'avvenuta    stipulazione     viene     portata     a     conoscenza
dell'amministrazione mediante pubblicazione nel sito web dell'A.Ra.N.
e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonche' mediante
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
    3. Gli istituti a contenuto economico e normativo  con  carattere
vincolato ed automatico  sono  applicati  dall'amministrazione  entro
trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2. 
    4. Il presente contratto, alla scadenza, si  rinnova  tacitamente
di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una  delle  parti
con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza o,  se
firmato successivamente,  entro  un  mese  dalla  sua  sottoscrizione
definitiva.  In  caso  di  disdetta,  le  disposizioni   contrattuali
rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano  sostituite
dal successivo contratto collettivo. 
    5. In ogni caso, le piattaforme  sindacali  per  il  rinnovo  del
contratto collettivo nazionale sono presentate tre mesi  prima  della
scadenza del rinnovo del contratto o, se  il  presente  contratto  e'
firmato dopo tale scadenza, entro un mese  dalla  sua  sottoscrizione
definitiva e comunque in tempo utile per consentire l'apertura  della
trattativa. Durante tale  periodo  e  per  il  mese  successivo  alla
scadenza del contratto, le parti negoziali  non  assumono  iniziative
unilaterali ne' procedono ad azioni dirette. 
    6. A decorrere dal  mese  di  aprile  dell'anno  successivo  alla
scadenza del presente contratto, qualora lo  stesso  non  sia  ancora
stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui all'art.
47-bis,  comma  1  del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  e'
riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede
di definizione delle risorse contrattuali,  una  copertura  economica
che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno
attribuiti all'atto  del  rinnovo  contrattuale.  L'importo  di  tale
copertura  e'  pari  al  30  per   cento   della   previsione   Istat
dell'inflazione, misurata dall'indice IPCA al  netto  della  dinamica
dei prezzi dei beni energetici  importati,  applicata  agli  stipendi
tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara'
pari al 50 per cento del  predetto  indice.  Per  l'erogazione  della
copertura di cui al presente comma si applicano le procedure  di  cui
alle vigenti  disposizioni  legislative,  fermo  restando  -  per  il
triennio 2019-2021 - quanto previsto in materia  dall'art.  1,  comma
440, della legge n. 145/2018. 
    7. Il  presente  CCNL  puo'  essere  oggetto  di  interpretazione
autentica ai sensi dell'art. 49 del  decreto  legislativon.  165  del
2001, anche su  richiesta  di  una  delle  parti,  qualora  insorgano
controversie   aventi   carattere   di    generalita'    sulla    sua
interpretazione. L'interpretazione autentica puo' aver luogo anche ai
sensi dell'art. 64 del medesimo decreto legislativo.