(CCNL-art. 21)
                              Art. 21. 
 
                        Orario multiperiodale 
 
    1.  La  programmazione  plurisettimanale  dell'orario  di  lavoro
ordinario, nell'ambito di quanto  previsto  dall'art.  17,  comma  5,
lettera  d)  (Orario  di  lavoro),  e'  effettuata  in  relazione   a
prevedibili esigenze di servizio di  determinati  uffici  e  servizi,
anche in corrispondenza di variazioni  di  intensita'  dell'attivita'
lavorativa. 
    2. Ai fini dell'adozione dell'orario di  lavoro  plurisettimanale
devono essere osservati i seguenti criteri: 
      il limite massimo dell'orario di lavoro  ordinario  settimanale
e' di quarantotto ore; 
      al fine di garantire il  rispetto  delle  trentotto  ore  medie
settimanali,  i  periodi  di  maggiore  e  di  minore  concentrazione
dell'orario devono essere individuati contestualmente di anno in anno
e, rispettivamente, non possono superare le tredici  settimane;  tale
limite puo' essere elevato in sede di contrattazione  integrativa  ai
sensi dell'art. 7, comma 6, lettera p). 
    3. Le forme di recupero nei periodi di  minor  carico  di  lavoro
possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell'orario  di
lavoro ordinario oppure attraverso  la  riduzione  del  numero  delle
giornate lavorative. 
    4. Il presente articolo sostituisce e disapplica l'art.  35  CCNL
del 17 maggio 2004.