Art. 21. Orario multiperiodale 1. La programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro ordinario, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 17, comma 5, lettera d) (Orario di lavoro), e' effettuata in relazione a prevedibili esigenze di servizio di determinati uffici e servizi, anche in corrispondenza di variazioni di intensita' dell'attivita' lavorativa. 2. Ai fini dell'adozione dell'orario di lavoro plurisettimanale devono essere osservati i seguenti criteri: il limite massimo dell'orario di lavoro ordinario settimanale e' di quarantotto ore; al fine di garantire il rispetto delle trentotto ore medie settimanali, i periodi di maggiore e di minore concentrazione dell'orario devono essere individuati contestualmente di anno in anno e, rispettivamente, non possono superare le tredici settimane; tale limite puo' essere elevato in sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 7, comma 6, lettera p). 3. Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell'orario di lavoro ordinario oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative. 4. Il presente articolo sostituisce e disapplica l'art. 35 CCNL del 17 maggio 2004.