(CCNL-art. 22)
                              Art. 22. 
 
                                Pausa 
 
    1. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore
continuative, il  personale,  purche'  non  turnista,  ha  diritto  a
beneficiare di un intervallo di almeno trenta minuti per la pausa  al
fine del  recupero  delle  energie  psicofisiche  e  della  eventuale
consumazione del pasto. 
    2. La  collocazione  temporale  e'  definita  in  funzione  della
tipologia di orario di lavoro  nella  quale  la  pausa  e'  inserita,
nonche' in relazione alla  disponibilita'  di  eventuali  servizi  di
ristoro, alla  dislocazione  delle  sedi  dell'amministrazione  nella
citta', alla dimensione della stessa citta'. 
    3. La prestazione lavorativa, quando esercitata nell'ambito di un
orario di lavoro giornaliero superiore alle sei ore, puo' non  essere
interrotta dalla pausa in presenza  di  attivita'  per  le  quali  va
obbligatoriamente assicurata la continuita' dei servizi. 
    4. Una diversa e  piu'  ampia  durata  della  pausa  giornaliera,
rispetto a quella stabilita dal comma 1, puo' essere prevista per  il
personale che si trovi nelle particolari situazioni di  cui  all'art.
25, comma 4 (Orario di lavoro flessibile). 
    5. Il presente articolo sostituisce e disapplica l'art.  40  CCNL
del 17 maggio 2004.