Art. 22. Pausa 1. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore continuative, il personale, purche' non turnista, ha diritto a beneficiare di un intervallo di almeno trenta minuti per la pausa al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto. 2. La collocazione temporale e' definita in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa e' inserita, nonche' in relazione alla disponibilita' di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'amministrazione nella citta', alla dimensione della stessa citta'. 3. La prestazione lavorativa, quando esercitata nell'ambito di un orario di lavoro giornaliero superiore alle sei ore, puo' non essere interrotta dalla pausa in presenza di attivita' per le quali va obbligatoriamente assicurata la continuita' dei servizi. 4. Una diversa e piu' ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita dal comma 1, puo' essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui all'art. 25, comma 4 (Orario di lavoro flessibile). 5. Il presente articolo sostituisce e disapplica l'art. 40 CCNL del 17 maggio 2004.