Art. 23. Rilevazione dell'orario e ritardi 1. Il rispetto dell'orario di lavoro e' assicurato mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato. 2. Qualora per la tipologia professionale o per esigenze di servizio sia necessario prestare l'attivita' lavorativa al di fuori della sede di servizio, il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo di prestazione dell'attivita' e' da considerarsi orario di lavoro. 3. Il ritardo sull'orario di ingresso al lavoro comporta l'obbligo del recupero entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si e' verificato il ritardo, salva diversa autorizzazione in caso di eventuale oggettivo impedimento. In caso di mancato recupero, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione e dell'indennita' di Presidenza di cui all'art. 85 CCNL 17 maggio 2004 e successive modifiche ed integrazioni. Resta fermo quanto previsto dall'art. 57 (Obblighi del dipendente) e seguenti. 4. Il presente articolo sostituisce e disapplica gli articoli 37 e 38 CCNL del 17 maggio 2004.