(CCNL-art. 23)
                              Art. 23. 
 
                  Rilevazione dell'orario e ritardi 
 
    1. Il rispetto dell'orario di lavoro e' assicurato mediante forme
di controlli obiettivi e di tipo automatizzato. 
    2. Qualora per la  tipologia  professionale  o  per  esigenze  di
servizio sia necessario prestare l'attivita' lavorativa al  di  fuori
della sede di servizio, il tempo di  andata  e  ritorno  per  recarsi
dalla sede al luogo di prestazione dell'attivita' e' da  considerarsi
orario di lavoro. 
    3.  Il  ritardo  sull'orario  di  ingresso  al  lavoro   comporta
l'obbligo del recupero entro l'ultimo giorno del  mese  successivo  a
quello  in  cui  si  e'  verificato   il   ritardo,   salva   diversa
autorizzazione in caso di eventuale oggettivo impedimento. In caso di
mancato  recupero,  si  opera  la  proporzionale  decurtazione  della
retribuzione e dell'indennita' di Presidenza di cui all'art. 85  CCNL
17 maggio 2004 e successive modifiche ed  integrazioni.  Resta  fermo
quanto previsto dall'art. 57 (Obblighi del dipendente) e seguenti. 
    4. Il presente articolo sostituisce e disapplica gli articoli  37
e 38 CCNL del 17 maggio 2004.