Art. 24. Lavoro straordinario e riposi compensativi 1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. 2. La prestazione di lavoro straordinario e' espressamente autorizzata dal dirigente sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'amministrazione, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Il lavoratore, salvo giustificati motivi di impedimento per esigenze personali e familiari, e' tenuto ad effettuare il lavoro straordinario. 3. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario e' determinata maggiorando la retribuzione oraria di cui all'art. 67, comma 2, lettera a) (Retribuzione e sue definizioni), a cui viene aggiunto il rateo della tredicesima mensilita'. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario. 4. Le maggiorazioni di cui al comma 3 sono pari: a) al 15 per cento per il lavoro straordinario diurno; b) al 30 per cento per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22,00 alle ore 6,00 del giorno successivo); c) al 50 per cento per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo. 5. La quantificazione delle ore di straordinario effettuate dal dipendente puo' essere operata in relazione al periodo, anche plurisettimanale, preso come base di riferimento per il calcolo delle prestazioni di lavoro secondo la disciplina adottata dall'amministrazione ai sensi dell'art. 17 (Orario di lavoro). 6. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario di cui al presente articolo, debitamente autorizzate e in alternativa alla loro retribuzione, possono dare luogo a corrispondente riposo compensativo, da concedersi entro 30 giorni dalla richiesta e da fruirsi a giorni o a ore entro il termine massimo di 4 mesi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, fatto salvo quanto previsto per il personale del Dipartimento della protezione civile. Restano ferme le specifiche disposizioni previste per il personale che abbia aderito alla banca delle ore di cui all'art. 26 (Banca delle ore). 7. Per il personale del Dipartimento della Protezione civile l'impossibilita' di applicare il termine stabilito dal precedente comma per l'insorgere di stati di emergenza o di particolare gravita', consente di prorogare il primo termine di cui al comma 6 di altri due mesi fatto salvo un diverso accordo con l'amministrazione stante le peculiarita' del servizio. 8. Il presente articolo sostituisce e disapplica gli articoli 39 e 84 CCNL del 17 maggio 2004.