(CCNL-art. 24)
                              Art. 24. 
 
             Lavoro straordinario e riposi compensativi 
 
    1.  Le  prestazioni  di  lavoro  straordinario  sono  rivolte   a
fronteggiare  situazioni  di  lavoro  eccezionali  e,  pertanto,  non
possono essere utilizzate come fattore  ordinario  di  programmazione
del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. 
    2.  La  prestazione  di  lavoro  straordinario  e'  espressamente
autorizzata dal dirigente sulla base delle esigenze  organizzative  e
di servizio individuate dall'amministrazione, rimanendo esclusa  ogni
forma  generalizzata  di   autorizzazione.   Il   lavoratore,   salvo
giustificati  motivi  di  impedimento  per   esigenze   personali   e
familiari, e' tenuto ad effettuare il lavoro straordinario. 
    3. La misura oraria dei  compensi  per  lavoro  straordinario  e'
determinata maggiorando la retribuzione oraria di  cui  all'art.  67,
comma 2, lettera a) (Retribuzione e sue  definizioni),  a  cui  viene
aggiunto il rateo della tredicesima mensilita'. I relativi oneri sono
a  carico  delle   risorse   destinate   ai   compensi   per   lavoro
straordinario. 
    4. Le maggiorazioni di cui al comma 3 sono pari: 
      a) al 15 per cento per il lavoro straordinario diurno; 
      b) al 30 per cento per il  lavoro  straordinario  prestato  nei
giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22,00  alle  ore  6,00
del giorno successivo); 
      c) al 50 per cento per  il  lavoro  straordinario  prestato  in
orario notturno-festivo. 
    5. La quantificazione delle ore di straordinario  effettuate  dal
dipendente  puo'  essere  operata  in  relazione  al  periodo,  anche
plurisettimanale, preso come base di riferimento per il calcolo delle
prestazioni   di    lavoro    secondo    la    disciplina    adottata
dall'amministrazione ai sensi dell'art. 17 (Orario di lavoro). 
    6.  Su  richiesta  del  dipendente,  le  prestazioni  di   lavoro
straordinario di cui al presente articolo, debitamente autorizzate  e
in  alternativa  alla  loro  retribuzione,  possono  dare   luogo   a
corrispondente riposo compensativo, da  concedersi  entro  30  giorni
dalla richiesta e da fruirsi a  giorni  o  a  ore  entro  il  termine
massimo di 4 mesi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di
servizio,  fatto  salvo  quanto  previsto  per   il   personale   del
Dipartimento della protezione civile.  Restano  ferme  le  specifiche
disposizioni previste per il personale che abbia aderito  alla  banca
delle ore di cui all'art. 26 (Banca delle ore). 
    7. Per il personale  del  Dipartimento  della  Protezione  civile
l'impossibilita' di applicare il  termine  stabilito  dal  precedente
comma  per  l'insorgere  di  stati  di  emergenza  o  di  particolare
gravita', consente di prorogare il primo termine di cui al comma 6 di
altri due mesi fatto salvo un diverso accordo  con  l'amministrazione
stante le peculiarita' del servizio. 
    8. Il presente articolo sostituisce e disapplica gli articoli  39
e 84 CCNL del 17 maggio 2004.