(CCNL-art. 25)
                              Art. 25. 
 
                     Orario di lavoro flessibile 
 
    1. Nel quadro delle modalita' dirette a conseguire  una  maggiore
conciliazione  tra  vita  lavorativa  e  vita   familiare,   l'orario
flessibile  giornaliero   consiste   nell'individuazione   di   fasce
temporali di flessibilita' in entrata ed in  uscita.  Compatibilmente
con le esigenze di servizio, nell'ambito dell'orario  di  servizio  e
della  tipologia  di  orario  di  lavoro  previamente  definita,   il
dipendente puo' avvalersi di entrambe le facolta'  nell'ambito  della
medesima giornata. 
    2. Nella definizione dell'orario flessibile, occorre tener  conto
sia delle esigenze organizzative e funzionali degli uffici sia  delle
eventuali esigenze del personale, anche in relazione alle  dimensioni
del centro urbano ove e' ubicata la sede di lavoro. 
    3. L'eventuale  debito  orario  derivante  dall'applicazione  del
comma 1, deve essere recuperato nell'ambito  del  mese  successivo  a
quello di riferimento, secondo le modalita' e i tempi concordati  con
il dirigente. 
    4. In relazione a particolari  situazioni  personali,  sociali  o
familiari, sono favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile,  anche
con forme  di  flessibilita'  ulteriori  rispetto  al  regime  orario
adottato  dall'ufficio  di  appartenenza,  compatibilmente   con   le
esigenze di servizio e su loro richiesta, i dipendenti che: 
      beneficino delle tutele connesse alla maternita'  o  paternita'
di cui al decreto legislativo n. 151/2001; 
      assistano familiari portatori di handicap ai sensi della  legge
n. 104/1992; 
      siano inseriti in  progetti  terapeutici  di  recupero  di  cui
all'art.  44  (Tutela  dei  dipendenti  in   particolari   condizioni
psicofisiche) del presente contratto; 
      si trovino in situazione di necessita' connesse alla  frequenza
dei propri figli di asili nido, scuole materne e scuole primarie; 
      siano impegnati in  attivita'  di  volontariato  in  base  alle
disposizioni di legge vigenti. 
    5. Il presente articolo sostituisce e disapplica l'art.  36  CCNL
del 17 maggio 2004.