(CCNL-art. 26)
                              Art. 26. 
 
                           Banca delle ore 
 
    1.  Al  fine  di  consentire  una  maggiore  flessibilita'  nella
fruizione delle  ore  di  lavoro  straordinario  o  supplementare  e'
istituita, presso l'amministrazione, la banca delle ore, con un conto
individuale per ciascun lavoratore. 
    2. Qualora il dipendente  ne  faccia  richiesta,  nel  conto  ore
confluiscono le prestazioni di lavoro straordinario o  supplementare,
debitamente  autorizzate,   entro   il   limite   complessivo   annuo
individuale stabilito in sede di contrattazione  integrativa  di  cui
all'art.  7,  comma  6,  lettera  n),  da  utilizzarsi  entro  l'anno
successivo  a  quello  di  maturazione.  Le  ore   accantonate   sono
evidenziate mensilmente nella busta paga e nel caso di  richiesta  di
pagamento, questa deve avvenire entro il mese di  dicembre  dell'anno
di maturazione. 
    3. Le ore di cui al comma 2, su richiesta del lavoratore, possono
essere retribuite oppure fruite  come  riposi  compensativi,  per  le
proprie necessita' personali e familiari, ad ore o in  modo  cumulato
per la durata di una  giornata  lavorativa,  fermo  restando  che  le
maggiorazioni  per  le  prestazioni   di   lavoro   straordinario   o
supplementare  sono  pagate  il  mese  successivo  alla   prestazione
lavorativa. 
    4. A domanda del dipendente, la fruizione delle  ore  accantonate
avviene, previa autorizzazione del dirigente, compatibilmente con  le
esigenze di servizio, anche con riferimento ai tempi, alla durata  ed
al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione. 
    5.  Il  limite  mensile  di   giornate   lavorative   di   riposo
compensativo  di  cui  al  comma  3  viene  definito   in   sede   di
contrattazione  integrativa  ai  sensi  dell'art.  7  (Contrattazione
collettiva integrativa: soggetti e materie) comma 6, lettera n). 
    6. Il presente articolo sostituisce e disapplica l'art.  86  CCNL
del 17 maggio 2004.