Art. 26. Banca delle ore 1. Al fine di consentire una maggiore flessibilita' nella fruizione delle ore di lavoro straordinario o supplementare e' istituita, presso l'amministrazione, la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore. 2. Qualora il dipendente ne faccia richiesta, nel conto ore confluiscono le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, entro il limite complessivo annuo individuale stabilito in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 6, lettera n), da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga e nel caso di richiesta di pagamento, questa deve avvenire entro il mese di dicembre dell'anno di maturazione. 3. Le ore di cui al comma 2, su richiesta del lavoratore, possono essere retribuite oppure fruite come riposi compensativi, per le proprie necessita' personali e familiari, ad ore o in modo cumulato per la durata di una giornata lavorativa, fermo restando che le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare sono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa. 4. A domanda del dipendente, la fruizione delle ore accantonate avviene, previa autorizzazione del dirigente, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione. 5. Il limite mensile di giornate lavorative di riposo compensativo di cui al comma 3 viene definito in sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) comma 6, lettera n). 6. Il presente articolo sostituisce e disapplica l'art. 86 CCNL del 17 maggio 2004.