(CCNL-art. 27)
                              Art. 27. 
 
                Ferie e recupero festivita' soppresse 
 
    1 Il dipendente ha diritto, in  ogni  anno  di  servizio,  ad  un
periodo di ferie  retribuito.  Durante  tale  periodo  al  dipendente
spetta la normale retribuzione ivi compresa l'indennita' di posizione
organizzativa, esclusi  i  compensi  per  le  prestazioni  di  lavoro
straordinario, nonche' le indennita' che  richiedano  lo  svolgimento
della prestazione lavorativa e quelle che non siano  corrisposte  per
dodici mensilita'. 
    2. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro  su
cinque giorni, la durata delle  ferie  e'  di  28  giorni  lavorativi
comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera
«a», della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 
    3. I dipendenti assunti  per  la  prima  volta  in  una  pubblica
amministrazione, hanno  diritto  a  26  giorni  lavorativi  di  ferie
comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 
    4. Dopo tre anni di servizio, ai dipendenti di  cui  al  comma  3
spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2. 
    5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro  su
sei giorni, i giorni di ferie spettanti ai sensi  dei  commi  2  e  4
ovvero del comma 3 sono, rispettivamente, 32 e 30, comprensivi  delle
due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera «a», della  legge
23 dicembre 1977, n. 937. 
    6. A tutti i dipendenti sono altresi' attribuite quattro giornate
di riposo da fruire nell'anno solare  ai  sensi  ed  alle  condizioni
previste dalla menzionata legge n. 937/77. 
    7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata
delle ferie e' determinata in proporzione dei dodicesimi di  servizio
prestato.  La  frazione  di  mese  superiore  a  quindici  giorni  e'
considerata a tutti gli effetti come mese intero. 
    8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di  cui
all'art. 30 (Permessi retribuiti) conserva il diritto alle ferie. 
    9.  Le  ferie  sono  un  diritto  irrinunciabile   e   non   sono
monetizzabili. Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare,  in
periodi compatibili con le oggettive  esigenze  di  servizio,  tenuto
conto delle richieste del dipendente. Le  ferie  non  possono  essere
fruite ad ore. 
    10. Compatibilmente  con  le  oggettive  esigenze  del  servizio,
l'Amministrazione assicura comunque al  dipendente  il  frazionamento
delle ferie in piu' periodi. La fruizione delle ferie dovra' avvenire
nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti garantendo al dipendente
che  ne  faccia  richiesta  il  godimento  di  almeno  due  settimane
continuative di ferie nel periodo 1° giugno - 30 settembre. 
    11. Qualora le ferie gia' in godimento siano interrotte o sospese
per motivi di servizio, il dipendente ha diritto  al  rimborso  delle
spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per  quello  di
ritorno al luogo di svolgimento delle ferie,  nonche'  all'indennita'
di missione per la durata del medesimo viaggio, ove  attribuibile  ai
sensi delle vigenti norme di legge. Il dipendente ha inoltre  diritto
al rimborso delle spese  anticipate  per  il  periodo  di  ferie  non
goduto. 
    12. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano
reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie
dovranno essere fruite entro l'anno successivo. 
    13. Compatibilmente con le  esigenze  di  servizio,  in  caso  di
motivate esigenze di carattere personale, il dipendente dovra' fruire
delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di giugno  dell'anno
successivo a quello di spettanza. In caso di impedimento derivante da
malattia del lavoratore, alla fruizione delle ferie residue entro  il
mese di giugno dell'anno successivo di quello di spettanza, le stesse
possono essere fruite anche oltre il  predetto  termine,  in  periodi
compatibili con le oggettive esigenze di servizio  e  comunque  entro
l'anno. 
    14. Fatto salvo quanto previsto dalla specifica disciplina di cui
all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 66/2003, ove i termini
di cui ai commi  12  e  13  non  possano  essere  rispettati  per  il
sopravvenire di esigenze organizzative dell'amministrazione  connesse
a emergenze o eventi di particolare gravita', le ferie possono essere
fruite oltre  i  periodi  sopraindicati  e  comunque  entro  18  mesi
rispetto all'anno di maturazione. 
    15. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente
documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si  siano
protratte per piu' di 3 giorni. L'amministrazione deve  essere  stata
posta in grado di accertarle con tempestiva informazione. 
    16 Fatta salva  l'ipotesi  di  malattia  non  retribuita  di  cui
all'art. 36, comma 2 (Assenze per malattia), il periodo di ferie  non
e' riducibile per assenze per malattia o infortunio,  anche  se  tali
assenze si siano protratte per l'intero anno  solare.  In  tal  caso,
resta fermo che il godimento  delle  ferie  deve  essere  previamente
autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio. 
    17. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio  sono
monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di  lavoro,
nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni
applicative. 
    18. Il presente articolo sostituisce e disapplica l'art. 42  CCNL
del 17 maggio 2004.