Art. 27. Ferie e recupero festivita' soppresse 1 Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione ivi compresa l'indennita' di posizione organizzativa, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonche' le indennita' che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilita'. 2. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, la durata delle ferie e' di 28 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera «a», della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione, hanno diritto a 26 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo tre anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2. 5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni, i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 2 e 4 ovvero del comma 3 sono, rispettivamente, 32 e 30, comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera «a», della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 6. A tutti i dipendenti sono altresi' attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77. 7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie e' determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni e' considerata a tutti gli effetti come mese intero. 8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 30 (Permessi retribuiti) conserva il diritto alle ferie. 9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. Le ferie non possono essere fruite ad ore. 10. Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, l'Amministrazione assicura comunque al dipendente il frazionamento delle ferie in piu' periodi. La fruizione delle ferie dovra' avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti garantendo al dipendente che ne faccia richiesta il godimento di almeno due settimane continuative di ferie nel periodo 1° giugno - 30 settembre. 11. Qualora le ferie gia' in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonche' all'indennita' di missione per la durata del medesimo viaggio, ove attribuibile ai sensi delle vigenti norme di legge. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non goduto. 12. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro l'anno successivo. 13. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente dovra' fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di spettanza. In caso di impedimento derivante da malattia del lavoratore, alla fruizione delle ferie residue entro il mese di giugno dell'anno successivo di quello di spettanza, le stesse possono essere fruite anche oltre il predetto termine, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio e comunque entro l'anno. 14. Fatto salvo quanto previsto dalla specifica disciplina di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 66/2003, ove i termini di cui ai commi 12 e 13 non possano essere rispettati per il sopravvenire di esigenze organizzative dell'amministrazione connesse a emergenze o eventi di particolare gravita', le ferie possono essere fruite oltre i periodi sopraindicati e comunque entro 18 mesi rispetto all'anno di maturazione. 15. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per piu' di 3 giorni. L'amministrazione deve essere stata posta in grado di accertarle con tempestiva informazione. 16 Fatta salva l'ipotesi di malattia non retribuita di cui all'art. 36, comma 2 (Assenze per malattia), il periodo di ferie non e' riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, resta fermo che il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio. 17. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. 18. Il presente articolo sostituisce e disapplica l'art. 42 CCNL del 17 maggio 2004.