(CCNL-art. 28)
                              Art. 28. 
 
                             Festivita' 
 
    1. Sono considerati giorni  festivi  le  domeniche  e  gli  altri
giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili,
nonche' la ricorrenza del Santo Patrono della  localita'  in  cui  il
dipendente presta servizio, purche' ricada in un giorno lavorativo. 
    2. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non  deve
essere inferiore alle ventiquattro ore. Per i dipendenti turnisti  il
riposo puo' essere fissato in altro giorno della settimana. 
    3. Ai lavoratori appartenenti alle chiese cristiane avventiste ed
alla religione ebraica  e'  riconosciuto  il  diritto  di  fruire,  a
richiesta, del  riposo  sabbatico  in  luogo  di  quello  settimanale
domenicale, nel quadro della  flessibilita'  dell'organizzazione  del
lavoro, ai sensi delle leggi del 22 novembre 1988, n.  516  e  dell'8
marzo 1989, n. 101. Le ore lavorative non  prestate  il  sabato  sono
recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto  ad
alcun compenso straordinario o maggiorazioni. 
    4. Il presente articolo sostituisce e disapplica l'art.  43  CCNL
del 17 maggio 2004.