Art. 28. Festivita' 1. Sono considerati giorni festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonche' la ricorrenza del Santo Patrono della localita' in cui il dipendente presta servizio, purche' ricada in un giorno lavorativo. 2. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non deve essere inferiore alle ventiquattro ore. Per i dipendenti turnisti il riposo puo' essere fissato in altro giorno della settimana. 3. Ai lavoratori appartenenti alle chiese cristiane avventiste ed alla religione ebraica e' riconosciuto il diritto di fruire, a richiesta, del riposo sabbatico in luogo di quello settimanale domenicale, nel quadro della flessibilita' dell'organizzazione del lavoro, ai sensi delle leggi del 22 novembre 1988, n. 516 e dell'8 marzo 1989, n. 101. Le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario o maggiorazioni. 4. Il presente articolo sostituisce e disapplica l'art. 43 CCNL del 17 maggio 2004.