(CCNL-art. 31)
                              Art. 31. 
 
     Permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari 
 
    1.  Al   dipendente   possono   essere   concesse,   a   domanda,
compatibilmente con le esigenze di servizio, diciotto ore di permesso
retribuito nell'anno,  per  motivi  personali  o  familiari.  Tra  le
motivazioni per cui possono essere concessi  i  permessi  di  cui  al
presente comma, rientra l'effettuazione di  testimonianze  per  fatti
non di ufficio. 
    2. I permessi orari retribuiti del comma 1: 
      a) non riducono le ferie; 
      b) non sono fruibili per meno di un'ora; 
      c) sono valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio; 
      d)  non   possono   essere   fruiti   nella   stessa   giornata
congiuntamente ad  altre  tipologie  di  permessi  fruibili  ad  ore,
previsti  dalla  contrattazione  collettiva,  nonche'  con  i  riposi
compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore; 
      e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la  durata
dell'intera  giornata  lavorativa;  in  tale   ipotesi,   l'incidenza
dell'assenza  sul  monte  ore  a  disposizione  del   dipendente   e'
convenzionalmente pari a sei ore; 
      f) sono compatibili con la fruizione, nel corso dell'anno,  dei
permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto  collettivo
nazionale di lavoro. 
    3.  Durante  i  predetti  permessi  orari  al  dipendente  spetta
l'intera  retribuzione,  ivi  compresa  l'indennita'   di   posizione
organizzativa e professionale, esclusi i compensi per le  prestazioni
di lavoro straordinario, nonche'  le  indennita'  che  richiedano  lo
svolgimento della prestazione lavorativa. 
    4. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede  al
riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1. 
    5. Il presente articolo sostituisce e disapplica l'art. 44, comma
2 del CCNL 17 maggio 2004.