(CCNL-art. 32)
                              Art. 32. 
 
  Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge 
 
    1. I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni,  a
fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini delle
ferie e della tredicesima  mensilita'  e  possono  essere  utilizzati
anche ad ore, nel limite massimo di diciotto ore mensili. 
    2. Al fine di  garantire  la  funzionalita'  degli  uffici  e  la
migliore organizzazione dell'attivita' amministrativa, il dipendente,
che fruisce dei permessi di cui al comma 1, comunica  all'ufficio  di
appartenenza  i  giorni  in  cui  intende  assentarsi,  con   congruo
preavviso non inferiore a 6 giorni. 
    3. In  caso  di  necessita'  ed  urgenza,  la  comunicazione  del
permesso puo' essere presentata nelle 24 ore precedenti la  fruizione
dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio  dell'orario  di  lavoro
del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso. 
    4. Il dipendente ha,  altresi',  diritto,  ove  ne  ricorrano  le
condizioni, ad  altri  permessi  retribuiti  previsti  da  specifiche
disposizioni di legge, con particolare riferimento ai permessi per  i
donatori di sangue  e  di  midollo  osseo,  rispettivamente  previsti
dall'art. 8 della legge 21 ottobre del 2005 n.  219  e  dall'art.  5,
comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52, ai permessi e congedi di cui
all'art. 4, comma 1, della legge 8 marzo  del  2000  n.  53  -  fermo
restando quanto previsto per i permessi per lutto, per i quali  trova
applicazione in via esclusiva quanto previsto dall'art. 31, comma  1,
lettera b) - nonche' alle assenze retribuite per lo svolgimento delle
funzioni di giudice popolare, per effetto della equiparazione di tali
assenze  all'esercizio  di  funzioni  pubbliche  elettive,  ai  sensi
dell'art. 11 della legge 10 aprile 1951 n. 287. 
    5. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, il dipendente che
fruisce dei permessi di  cui  al  comma  4  comunica  all'ufficio  di
appartenenza i giorni in cui intende assentarsi con un  preavviso  di
tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda
di permesso  puo'  essere  presentata  nelle  24  ore  precedenti  la
fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di
lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso. 
    6. Il presente articolo sostituisce e disapplica l'art. 44, commi
6 e 7, CCNL del 17 maggio 2004.