Art. 32. Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge 1. I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilita' e possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di diciotto ore mensili. 2. Al fine di garantire la funzionalita' degli uffici e la migliore organizzazione dell'attivita' amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, comunica all'ufficio di appartenenza i giorni in cui intende assentarsi, con congruo preavviso non inferiore a 6 giorni. 3. In caso di necessita' ed urgenza, la comunicazione del permesso puo' essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso. 4. Il dipendente ha, altresi', diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall'art. 8 della legge 21 ottobre del 2005 n. 219 e dall'art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52, ai permessi e congedi di cui all'art. 4, comma 1, della legge 8 marzo del 2000 n. 53 - fermo restando quanto previsto per i permessi per lutto, per i quali trova applicazione in via esclusiva quanto previsto dall'art. 31, comma 1, lettera b) - nonche' alle assenze retribuite per lo svolgimento delle funzioni di giudice popolare, per effetto della equiparazione di tali assenze all'esercizio di funzioni pubbliche elettive, ai sensi dell'art. 11 della legge 10 aprile 1951 n. 287. 5. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, il dipendente che fruisce dei permessi di cui al comma 4 comunica all'ufficio di appartenenza i giorni in cui intende assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda di permesso puo' essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso. 6. Il presente articolo sostituisce e disapplica l'art. 44, commi 6 e 7, CCNL del 17 maggio 2004.