(CCNL-art. 33)
                              Art. 33. 
 
              Congedi per le donne vittime di violenza 
 
    1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di  protezione  relativi
alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi  dell'art.
24 del decreto legislativo n. 80/2015, ha diritto  ad  astenersi  dal
lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un  periodo  massimo
di  congedo  di  novanta  giorni  lavorativi,  da  fruire   nell'arco
temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio  del  percorso
di protezione certificato. 
    2. Salvo i casi di oggettiva impossibilita',  la  dipendente  che
intenda fruire del congedo in parola  e'  tenuta  a  farne  richiesta
scritta  al  datore  di  lavoro  -  corredata  della   certificazione
attestante l'inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1
- con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario  e  con
l'indicazione dell'inizio e della fine del relativo periodo. 
    3. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice e'  quello
previsto per il congedo di  maternita',  dall'art.  43  (Congedi  dei
genitori) del presente contratto. 
    4. Il periodo di cui ai commi precedenti  e'  computato  ai  fini
dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti, non riduce le  ferie
ed e' utile ai fini della tredicesima mensilita'. 
    5. La lavoratrice puo' scegliere di fruire del  congedo  su  base
oraria o giornaliera nell'ambito dell'arco temporale di cui al  comma
1. La fruizione su base oraria avviene  in  misura  pari  alla  meta'
dell'orario medio giornaliero del mese  immediatamente  precedente  a
quello in cui ha inizio il congedo. 
    6. La dipendente ha diritto alla trasformazione del  rapporto  di
lavoro da tempo pieno  a  tempo  parziale,  secondo  quanto  previsto
dall'art. 54, comma 9  (Rapporto  di  lavoro  a  tempo  parziale)  Il
rapporto a tempo parziale e' nuovamente trasformato  in  rapporto  di
lavoro a tempo pieno, a richiesta della lavoratrice. 
    7. La dipendente  vittima  di  violenza  di  genere  inserita  in
specifici percorsi di protezione di cui al comma 1,  puo'  presentare
domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in
un comune diverso da quello di residenza, previa  comunicazione  alla
Presidenza. Entro quindici giorni  dalla  suddetta  comunicazione  la
Presidenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata
dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla  sua
categoria. 
    8. I congedi di cui al presente comma possono essere cumulati con
l'aspettativa per motivi personali e familiari di  cui  all'art.  39,
comma 1 (Aspettative) per un  periodo  di  ulteriori  trenta  giorni.
L'amministrazione, ove non ostino specifiche  esigenze  di  servizio,
agevola  la  concessione  dell'aspettativa,  anche  in  deroga   alle
previsioni dell'art. 42, comma 1 (Norme comuni sulle aspettative).