(CCNL-art. 37)
                              Art. 37. 
 
           Assenze per malattia in caso di gravi patologie 
                    richiedenti terapie salvavita 
 
    1. In caso di patologie gravi che richiedano  terapie  salvavita,
come ad esempio l'emodialisi,  la  chemioterapia  ed  altre  ad  esse
assimilabili, attestate secondo le modalita' di cui al comma 2,  sono
esclusi dal  computo  delle  assenze  per  malattia,  ai  fini  della
maturazione del periodo di comporto, i relativi  giorni  di  ricovero
ospedaliero o di day - hospital, nonche' i giorni di  assenza  dovuti
all'effettuazione  delle  citate  terapie.  In   tali   giornate   il
dipendente ha diritto all'intera retribuzione prevista dall'art.  36,
comma 10, lettera a) (Assenze per malattia). 
    2. L'attestazione della sussistenza delle  particolari  patologie
richiedenti le terapie salvavita di cui al presente comma deve essere
rilasciata dalle competenti  strutture  medico-legali  della  Azienda
sanitaria competente per territorio. 
    3. Rientrano nella disciplina del comma  1,  anche  i  giorni  di
assenza  dovuti  agli  effetti  collaterali  delle  citate   terapie,
ancorche' non concomitanti, comportanti incapacita' lavorativa. 
    4. I giorni  di  assenza  dovuti  alle  terapie  e  agli  effetti
collaterali delle stesse, di cui ai commi 1  e  3,  sono  debitamente
certificati  dalla  struttura  medica  convenzionata  ove  e'   stata
effettuata la terapia o dall'organo medico competente. 
    5. La procedura per il riconoscimento della  grave  patologia  e'
attivata dal  dipendente  e,  dalla  data  del  riconoscimento  della
stessa, decorrono le disposizioni di cui ai commi precedenti. 
    6. Per  agevolare  il  soddisfacimento  di  particolari  esigenze
collegate  a  terapie  o  visite  specialistiche,   l'amministrazione
favorisce un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti
dei soggetti interessati. 
    7. La disciplina del presente articolo si  applica  alle  assenze
per   l'effettuazione    delle    terapie    salvavita    intervenute
successivamente alla data di sottoscrizione definitiva  del  presente
contratto collettivo nazionale. 
    8. Il presente articolo sostituisce e disapplica l'art. 47, commi
8 e 10, CCNL del 17 maggio 2004.