Art. 37. Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita 1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse assimilabili, attestate secondo le modalita' di cui al comma 2, sono esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital, nonche' i giorni di assenza dovuti all'effettuazione delle citate terapie. In tali giornate il dipendente ha diritto all'intera retribuzione prevista dall'art. 36, comma 10, lettera a) (Assenze per malattia). 2. L'attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie salvavita di cui al presente comma deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico-legali della Azienda sanitaria competente per territorio. 3. Rientrano nella disciplina del comma 1, anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, ancorche' non concomitanti, comportanti incapacita' lavorativa. 4. I giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse, di cui ai commi 1 e 3, sono debitamente certificati dalla struttura medica convenzionata ove e' stata effettuata la terapia o dall'organo medico competente. 5. La procedura per il riconoscimento della grave patologia e' attivata dal dipendente e, dalla data del riconoscimento della stessa, decorrono le disposizioni di cui ai commi precedenti. 6. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, l'amministrazione favorisce un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati. 7. La disciplina del presente articolo si applica alle assenze per l'effettuazione delle terapie salvavita intervenute successivamente alla data di sottoscrizione definitiva del presente contratto collettivo nazionale. 8. Il presente articolo sostituisce e disapplica l'art. 47, commi 8 e 10, CCNL del 17 maggio 2004.