Art. 38. Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio 1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica, certificata dall'ente istituzionalmente preposto. 2. In tale periodo, al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 36, comma 10 lettera a) (Assenze per malattia), comprensiva del trattamento accessorio come determinato ai sensi dell'art. 85 del CCNL 17 maggio 2004 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Per la malattia dovuta a causa di servizio, la disciplina di cui al presente articolo si applica nei limiti di cui all'art. 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, solo per i dipendenti che hanno avuto il riconoscimento della causa di servizio prima dell'entrata in vigore delle citate disposizioni. 4. I lavoratori di cui al comma 3, in caso di assenza per malattia dipendente da causa di servizio, hanno diritto alla conservazione del posto per i periodi indicati dall'art. 36 (Assenze per malattia) ed alla corresponsione dell'intera retribuzione di cui al comma 2, per tutto il periodo di conservazione del posto. 5. Le assenze di cui al comma 1 del presente articolo non sono cumulabili ai fini del calcolo del periodo di comporto con le assenze per malattia di cui all'art. 36 (Assenze per malattia). Per le cause di servizio gia' riconosciute alla data di sottoscrizione del presente CCNL, restano ferme le eventuali diverse modalita' applicative finora adottate secondo la disciplina dei precedenti CCNL. 6. Il presente articolo sostituisce e disapplica l'art. 48 CCNL del 17 maggio 2004.