(CCNL-art. 38)
                              Art. 38. 
 
               Infortuni sul lavoro e malattie dovute 
                         a causa di servizio 
 
    1. In caso  di  assenza  dovuta  ad  infortunio  sul  lavoro,  il
dipendente  ha  diritto  alla  conservazione  del  posto  fino   alla
guarigione clinica, certificata dall'ente istituzionalmente preposto. 
    2. In tale periodo, al dipendente spetta l'intera retribuzione di
cui  all'art.  36,  comma  10  lettera  a)  (Assenze  per  malattia),
comprensiva del trattamento  accessorio  come  determinato  ai  sensi
dell'art. 85 del CCNL  17  maggio  2004  e  successive  modifiche  ed
integrazioni. 
    3. Per la malattia dovuta a causa di servizio, la  disciplina  di
cui al presente articolo si applica nei limiti di cui all'art. 6  del
decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201  convertito  nella  legge  22
dicembre 2011, n. 214, solo per  i  dipendenti  che  hanno  avuto  il
riconoscimento della causa di servizio prima dell'entrata  in  vigore
delle citate disposizioni. 
    4. I lavoratori di cui  al  comma  3,  in  caso  di  assenza  per
malattia  dipendente  da  causa  di  servizio,  hanno  diritto   alla
conservazione del posto per i periodi indicati dall'art. 36  (Assenze
per malattia) ed alla corresponsione dell'intera retribuzione di  cui
al comma 2, per tutto il periodo di conservazione del posto. 
    5. Le assenze di cui al comma 1 del presente  articolo  non  sono
cumulabili ai fini del calcolo del periodo di comporto con le assenze
per malattia di cui all'art. 36 (Assenze per malattia). Per le  cause
di  servizio  gia'  riconosciute  alla  data  di  sottoscrizione  del
presente  CCNL,  restano  ferme  le   eventuali   diverse   modalita'
applicative finora adottate  secondo  la  disciplina  dei  precedenti
CCNL. 
    6. Il presente articolo sostituisce e disapplica l'art.  48  CCNL
del 17 maggio 2004.