Art. 39. Aspettative 1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianita', per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio. 2. L'aspettativa di cui al comma 1 e' fruibile anche frazionatamente ed i relativi periodi non sono presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di comporto. 3. Al fine del calcolo del triennio, di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia. 4. Qualora l'aspettativa per motivi di famiglia sia richiesta per l'educazione e l'assistenza dei figli fino al sesto anno di eta', si applica il comma 5 dell'art. 49 del CCNL 17 maggio 2004, nei limiti delle norme ivi richiamate. 5. La presente disciplina si aggiunge ai casi espressamente tutelati da specifiche disposizioni di legge o sulla base di queste, da altre previsioni contrattuali. 6. Resta fermo quanto previsto dall'art. 23-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. 7. Il presente articolo sostituisce e disapplica l'art. 49, commi 1, 3, 4 e 9, CCNL del 17 maggio 2004.