(CCNL-art. 40)
                              Art. 40. 
 
                Aspettativa per ricongiungimento con 
              il coniuge che presti servizi all'estero 
 
    1. Il dipendente, il cui coniuge presti servizio all'estero, puo'
chiedere,  compatibilmente  con   le   esigenze   di   servizio,   il
collocamento in aspettativa senza assegni  qualora  l'amministrazione
non ritenga di poterlo destinare a  prestare  servizio  nella  stessa
localita' in cui si trova il  coniuge  o  qualora  non  sussistano  i
presupposti per un suo trasferimento nella localita' in questione. 
    2. L'aspettativa concessa ai sensi del comma  1  puo'  avere  una
durata  corrispondente  al  periodo  di  tempo  in  cui  permane   la
situazione che l'ha originata. Essa puo' essere revocata in qualunque
momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva  permanenza
all'estero del dipendente in aspettativa. 
    3. Il presente articolo sostituisce e disapplica l'art. 50, commi
3 e 4, CCNL del 17 maggio 2004.