Art. 41. Altre aspettative previste da disposizioni di legge 1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive, per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo o per volontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge. 2. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, possono essere collocati, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, fatta salva l'applicazione dell' art. 2 della citata legge n. 476/1984 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge n. 53 del 2000, puo' essere altresi' concessa un'aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianita', per la durata di due anni e per una sola volta nell'arco della vita lavorativa, per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati dal Regolamento Interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278. Tale aspettativa puo' essere fruita anche frazionatamente e puo' essere cumulata con l'aspettativa di cui all'art. 39, comma 1 (Aspettative), se utilizzata allo stesso titolo. 3. Il presente articolo sostituisce e disapplica l'art. 49, comma 8, lettera b) e l'art. 50, commi 1 e 2, CCNL del 17 maggio 2004.