(CCNL-art. 41)
                              Art. 41. 
 
         Altre aspettative previste da disposizioni di legge 
 
    1.  Le  aspettative  per  cariche  pubbliche  elettive,  per   la
cooperazione con i Paesi  in  via  di  sviluppo  o  per  volontariato
restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge. 
    2. I dipendenti con rapporto a  tempo  indeterminato  ammessi  ai
corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13  agosto  1984,
n. 476 oppure che usufruiscano delle borse  di  studio  di  cui  alla
legge 30 novembre 1989, n. 398, possono essere collocati, a  domanda,
compatibilmente con le  esigenze  di  servizio,  in  aspettativa  per
motivi di studio senza assegni per tutto il  periodo  di  durata  del
corso o della  borsa  nel  rispetto  delle  disposizioni  legislative
vigenti, fatta salva l'applicazione dell' art. 2 della  citata  legge
n. 476/1984 e successive modifiche ed integrazioni. 
    3. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge n. 53 del 2000, puo'
essere altresi' concessa un'aspettativa senza  retribuzione  e  senza
decorrenza dell'anzianita', per la durata di due anni e per una  sola
volta nell'arco della vita lavorativa,  per  i  gravi  e  documentati
motivi di famiglia, individuati dal Regolamento Interministeriale del
21 luglio 2000, n. 278. Tale aspettativa  puo'  essere  fruita  anche
frazionatamente e puo'  essere  cumulata  con  l'aspettativa  di  cui
all'art. 39, comma 1 (Aspettative), se utilizzata allo stesso titolo. 
    3. Il presente articolo sostituisce e disapplica l'art. 49, comma
8, lettera b) e l'art. 50, commi 1 e 2, CCNL del 17 maggio 2004.