(CCNL-art. 42)
                              Art. 42. 
 
                   Norme comuni sulle aspettative 
 
    1. Il dipendente,  rientrato  in  servizio,  non  puo'  usufruire
continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti  per
motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno quattro  mesi  di
servizio attivo. La presente disposizione non si applica in  caso  di
aspettativa per cariche pubbliche elettive,  per  cariche  sindacali,
per volontariato, in caso di assenze di cui al decreto legislativo n.
151/2001 o anche nei casi in cui il collocamento in  aspettativa  sia
espressamente disposto dalle disposizioni legislative vigenti. 
    2. Qualora durante il  periodo  di  aspettativa  vengano  meno  i
motivi che ne hanno giustificato  la  concessione,  l'amministrazione
invita il dipendente a riprendere servizio, con un preavviso di dieci
giorni. Il dipendente, per  la  stessa  motivazione  e  negli  stessi
termini,  e'  tenuto  comunque  a  riprendere  servizio  di   propria
iniziativa. 
    3. Nei confronti del dipendente che non  riprenda  servizio  alla
scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma  2,
salvo casi di  comprovato  impedimento,  il  rapporto  di  lavoro  e'
risolto con le  procedure  dell'art.  59  (Codice  disciplinare)  del
presente contratto. 
    4. Il dipendente non puo' usufruire continuativamente di  periodi
di aspettativa per motivi di famiglia ovvero per la cooperazione  con
i paesi in via di  sviluppo  e  quelle  previste  dagli  articoli  40
(Aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che  presti  servizi
all'estero) e 41, comma 2 (Altre aspettative previste da disposizioni
di legge) per poter usufruire  delle  quali  occorre  un  periodo  di
servizio attivo di almeno sei mesi. La presente disposizione  non  si
applica alle altre aspettative previste da disposizioni di legge. 
    5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 49, commi
2, 6, 7 e l'art. 50, comma 5, del CCNL 17 maggio 2004.