Art. 42. Norme comuni sulle aspettative 1. Il dipendente, rientrato in servizio, non puo' usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo. La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per cariche sindacali, per volontariato, in caso di assenze di cui al decreto legislativo n. 151/2001 o anche nei casi in cui il collocamento in aspettativa sia espressamente disposto dalle disposizioni legislative vigenti. 2. Qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, l'amministrazione invita il dipendente a riprendere servizio, con un preavviso di dieci giorni. Il dipendente, per la stessa motivazione e negli stessi termini, e' tenuto comunque a riprendere servizio di propria iniziativa. 3. Nei confronti del dipendente che non riprenda servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 2, salvo casi di comprovato impedimento, il rapporto di lavoro e' risolto con le procedure dell'art. 59 (Codice disciplinare) del presente contratto. 4. Il dipendente non puo' usufruire continuativamente di periodi di aspettativa per motivi di famiglia ovvero per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e quelle previste dagli articoli 40 (Aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che presti servizi all'estero) e 41, comma 2 (Altre aspettative previste da disposizioni di legge) per poter usufruire delle quali occorre un periodo di servizio attivo di almeno sei mesi. La presente disposizione non si applica alle altre aspettative previste da disposizioni di legge. 5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 49, commi 2, 6, 7 e l'art. 50, comma 5, del CCNL 17 maggio 2004.