(CCNL-art. 44)
                              Art. 44. 
 
                Tutela dei dipendenti in particolari 
                       condizioni psicofisiche 
 
    1. Allo scopo di favorire la riabilitazione  e  il  recupero  dei
dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei  quali  sia  stata
accertato,  da  una  struttura  sanitaria  pubblica  o  da  strutture
associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti,  lo
stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si  impegnino
a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle
predette strutture, sono stabilite le seguenti  misure  di  sostegno,
secondo le modalita' di sviluppo del progetto: 
      a) diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del
progetto di recupero, con corresponsione  del  trattamento  economico
previsto dall'art. 36 (Assenze per malattia); i periodi  eccedenti  i
18 mesi non sono retribuiti; 
      b) concessione di permessi  giornalieri  orari  retribuiti  nel
limite massimo di due ore, per la durata del progetto; 
      c) riduzione dell'orario di lavoro,  con  l'applicazione  degli
istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a
tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero; 
      d)  assegnazione  del  lavoratore  a  mansioni   della   stessa
categoria di inquadramento contrattuale diverse da  quelle  abituali,
quando tale misura sia individuata dalla struttura  che  gestisce  il
progetto di recupero come supporto della terapia in atto. 
    2. I dipendenti i cui  parenti  entro  il  secondo  grado  o,  in
mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi  ai  sensi  della
legge n. 76/2016, si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed
abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di  recupero,  possono
fruire dell'aspettativa per motivi di famiglia di cui  all'  art.  39
(Aspettative) nei limiti massimi ivi previsti. 
    3. I periodi di assenza di cui  al  presente  articolo  non  sono
presi in considerazione ai fini del periodo di comporto previsto  per
le assenze per malattia, di cui all'art. 36 (Assenze per malattia). 
    4.   Il    dipendente    deve    riprendere    servizio    presso
l'amministrazione  nei  quindici  giorni  successivi  alla  data   di
completamento del progetto di recupero. 
    5. Qualora i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongano per
loro volonta' alle previste terapie, l'amministrazione puo' procedere
all'accertamento  dell'idoneita'  psicofisica   degli   stessi   allo
svolgimento della prestazione lavorativa, con le  modalita'  previste
dalle disposizioni di cui all'art. 36 (Assenze per malattia). 
    6. Qualora, durante  il  periodo  di  sospensione  dell'attivita'
lavorativa,  vengano  meno  i  motivi  che  hanno   giustificato   la
concessione del beneficio di cui al presente articolo, il  dipendente
e' tenuto a riprendere servizio di  propria  iniziativa  o  entro  il
termine appositamente fissato dell'amministrazione. 
    7. Nei confronti del dipendente che,  salvo  casi  di  comprovato
impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla conclusione
del progetto di recupero o alla scadenza del termine di cui al  comma
6, il rapporto di lavoro e' risolto con  le  procedure  dell'art.  64
(Termini di preavviso). 
    8. Il presente articolo sostituisce e disapplica l'art.  54  CCNL
del 17 maggio 2004.