(CCNL-art. 46)
                              Art. 46. 
 
                      Congedi per la formazione 
 
    1. I congedi  per  la  formazione  dei  dipendenti,  disciplinati
dall'art.  5  della  legge  n.  53  del  2000,  sono  concessi  salvo
comprovate esigenze di servizio. 
    2. Ai lavoratori, con anzianita' di  servizio  di  almeno  cinque
anni presso  la  Presidenza,  possono  essere  concessi  a  richiesta
congedi per la formazione nella misura percentuale annua  complessiva
del 10 per cento del personale delle diverse categorie  in  servizio,
con rapporto di lavoro  a  tempo  indeterminato  al  31  dicembre  di
ciascun anno. L'amministrazione  provvede  alla  distribuzione  della
quota percentuale, di cui al presente comma, tra la sede nazionale  e
le sedi decentrate. 
    3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori
interessati  ed  in  possesso  della  prescritta  anzianita',  devono
presentare  alla  Presidenza  una   specifica   domanda,   contenente
l'indicazione dell'attivita' formativa che intendono svolgere,  della
data di inizio e della durata prevista  della  stessa.  Tale  domanda
deve essere presentata almeno trenta giorni prima  dell'inizio  delle
attivita' formative. 
    4.  Le  domande   sono   accolte   in   ordine   progressivo   di
presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo  la  disciplina
del comma 5. 
    5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici
con l'interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione  del
congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalita' del
servizio, non risolvibile durante la fase  di  preavviso  di  cui  al
comma 3, l'amministrazione puo' differire la  fruizione  del  congedo
stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su  richiesta  del  lavoratore
tale  periodo  puo'  essere  piu'  ampio   per   consentire   l'utile
partecipazione al corso. 
    6. Al lavoratore, durante  il  periodo  di  congedo,  si  applica
l'art. 5, comma 3, della legge n. 53 del 2000. Nel caso di infermita'
previsto dallo stesso art. 5, relativamente al periodo  di  comporto,
alla determinazione del  trattamento  economico,  alle  modalita'  di
comunicazione all'amministrazione ed ai controlli,  si  applicano  le
disposizioni contenute nell' art. 36 (Assenze per malattia) e, ove si
tratti  di  malattie  dovute  a  causa  di  servizio,  nell'art.   38
(Infortuni sul lavoro e malattie dovute  a  causa  di  servizio)  del
presente contratto. 
    7.  Il  lavoratore  che  abbia  dovuto  interrompere  il  congedo
formativo ai sensi dei commi 5 e 6 puo' rinnovare la domanda  per  un
successivo ciclo formativo con diritto di priorita'. 
    8. Il presente articolo sostituisce e disapplica l'art.  51  CCNL
del 17 maggio 2004.