Art. 46. Congedi per la formazione 1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall'art. 5 della legge n. 53 del 2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio. 2. Ai lavoratori, con anzianita' di servizio di almeno cinque anni presso la Presidenza, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10 per cento del personale delle diverse categorie in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 31 dicembre di ciascun anno. L'amministrazione provvede alla distribuzione della quota percentuale, di cui al presente comma, tra la sede nazionale e le sedi decentrate. 3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianita', devono presentare alla Presidenza una specifica domanda, contenente l'indicazione dell'attivita' formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio delle attivita' formative. 4. Le domande sono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina del comma 5. 5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l'interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalita' del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 3, l'amministrazione puo' differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del lavoratore tale periodo puo' essere piu' ampio per consentire l'utile partecipazione al corso. 6. Al lavoratore, durante il periodo di congedo, si applica l'art. 5, comma 3, della legge n. 53 del 2000. Nel caso di infermita' previsto dallo stesso art. 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalita' di comunicazione all'amministrazione ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell' art. 36 (Assenze per malattia) e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell'art. 38 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) del presente contratto. 7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi dei commi 5 e 6 puo' rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorita'. 8. Il presente articolo sostituisce e disapplica l'art. 51 CCNL del 17 maggio 2004.