(CCNL-art. 49)
                               Art. 49 
 
           Principi generali e finalita' della formazione 
 
    1. Nel quadro dei processi di  riforma  e  modernizzazione  della
pubblica amministrazione, la formazione del personale svolge un ruolo
primario nelle strategie di  cambiamento  dirette  a  conseguire  una
maggiore qualita' ed efficacia dell'attivita' della Presidenza. 
    2. Per sostenere una efficace politica di sviluppo delle  risorse
umane, la Presidenza assume la formazione quale leva  strategica  per
l'evoluzione professionale e per  l'acquisizione  e  la  condivisione
degli obiettivi prioritari della modernizzazione  e  del  cambiamento
organizzativo, da  cui  consegue  la  necessita'  di  dare  ulteriore
impulso all'investimento in attivita' formative. 
    3.   L'accrescimento   e   l'aggiornamento    delle    competenze
professionali sono  percio'  assunti  dalla  Presidenza  come  metodo
permanente per assicurare il costante adeguamento  delle  competenze,
per  favorire  il  consolidarsi  di  una  nuova  cultura   gestionale
improntata al risultato, per sviluppare l'autonomia  e  la  capacita'
innovativa delle posizioni di piu' elevata responsabilita' ed  infine
per orientare i percorsi di carriera di tutto il personale. 
    4. La Presidenza assume la formazione come valore  consolidato  e
metodo diffuso e condiviso atto a supportare  le  scelte  strategiche
adottate, nel quadro di una politica del personale improntata a  dare
motivazione, soddisfazione nel lavoro e riconoscimento degli  apporti
individuali. 
    5. La formazione  rappresenta,  altresi',  la  condizione  ed  il
presupposto per le scelte innovative e le azioni di razionalizzazione
e riprogettazione dei  servizi,  nell'ottica  del  miglioramento.  Le
attivita' di formazione sono in particolare rivolte a: 
      valorizzare il patrimonio professionale presente, per  renderlo
piu' rispondente ai compiti istituzionali  di  impulso,  indirizzo  e
coordinamento della Presidenza del Consiglio; 
      assicurare  il  supporto  conoscitivo  al  fine  di  assicurare
l'operativita' dei servizi migliorandone la qualita' e l'efficienza; 
      garantire   l'aggiornamento    professionale    in    relazione
all'utilizzo  di  nuove  metodologie  lavorative  ovvero   di   nuove
tecnologie, nonche' il costante adeguamento delle  prassi  lavorative
alle eventuali innovazioni intervenute, anche per  effetto  di  nuove
disposizioni legislative; 
      favorire la crescita professionale del lavoratore e lo sviluppo
delle potenzialita' dei dipendenti in  funzione  dell'affidamento  di
incarichi  diversi  e  della  costituzione  di  figure  professionali
polivalenti; 
      incentivare    comportamenti    innovativi    che    consentano
l'ottimizzazione dei livelli di qualita' ed  efficienza  dei  servizi
pubblici,  nell'ottica  di  sostenere  i  processi   di   cambiamento
organizzativo. 
    6. Il presente articolo sostituisce e disapplica l'art.  19  CCNL
del 31 luglio 2009.