Art. 50. Destinatari e processi della formazione 1. Le attivita' formative sono programmate nei piani della formazione del personale, sulla base dell'analisi dei fabbisogni formativi e di competenze professionali rilevati nell'organizzazione, anche in conseguenza di innovazioni tecnologiche, organizzative e normative, processi di mobilita', processi di reclutamento di nuovo personale, programmi di sviluppo della qualita' dei servizi, esigenze di accrescimento e sviluppo professionale, con particolare riferimento alla riqualificazione e progressione del personale. Gli stessi piani individuano altresi' le risorse finanziarie da destinare alla formazione, ivi comprese quelle attivabili attraverso canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali, nonche' i soggetti esterni, tra quelli di cui al comma 6 del presente articolo, coinvolti nella realizzazione delle attivita' programmate. 2. La formazione del personale di nuova assunzione viene effettuata mediante corsi teorico-pratici di intensita' e durata coerente con le attivita' da svolgere, in base a programmi definiti dall'amministrazione ai sensi del comma 1. 3. Le iniziative di formazione del presente articolo riguardano tutti i dipendenti, compreso il personale in distacco sindacale. La Presidenza, compatibilmente con le esigenze organizzative connesse con l'organizzazione delle attivita' formative, favorisce la partecipazione a successivi moduli formativi aventi il medesimo oggetto, dei dipendenti impossibilitati a partecipare per oggettivi impedimenti. L'impossibilita' a partecipare deve, in ogni caso, essere tempestivamente comunicata con congruo anticipo. Il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni effettua la propria formazione nelle amministrazioni di destinazione, salvo per le attivita' di cui al comma 4, lettera a). 4. I piani di formazione definiscono quali iniziative abbiano carattere obbligatorio e quali facoltativo, attribuendo un adeguato riconoscimento alla formazione certificata formalmente, ed in particolare stabiliscono: a) le attivita' di formazione che si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalita' del singolo dipendente, attestato attraverso certificazione finale delle competenze acquisite, da parte dei soggetti che l'hanno attuata, in collegamento con le progressioni economiche; b) le attivita' formative aventi l'obiettivo di far conseguire ai dipendenti il piu' alto grado di operativita' ed autonomia in relazione alle funzioni di assegnazione, tenendo conto dell'evoluzione delle normative e delle conoscenze riferite ai contesti di lavoro, delle caratteristiche tecnologiche ed organizzative degli stessi contesti, nonche' delle innovazioni introdotte nell'utilizzo delle risorse umane. 5. Per garantire l'obiettivo di una formazione permanente e diffusa, i piani di formazione di cui al comma 1 definiscono anche le metodologie formative e didattiche e, in tale ambito, valutano la possibilita', per accrescere l'efficacia e l'efficienza delle iniziative programmate, di attivare metodologie innovative quali formazione a distanza, formazione sul posto di lavoro, formazione mista (sia in aula che sul posto di lavoro), comunita' di apprendimento e comunita' di pratica. 6. Nell'attuazione dei piani della formazione, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, la Presidenza si avvale della collaborazione della Scuola nazionale dell'amministrazione, nonche' di Universita' ed altri soggetti, sia pubblici che privati. 7. La Presidenza puo' assumere iniziative di collaborazione finalizzate a realizzare percorsi di formazione comuni ed integrati con altre amministrazioni pubbliche, anche in riferimento ai processi di digitalizzazione o a progetti di innovazione organizzativa e gestionale. 8. Il personale che partecipa alle attivita' di formazione organizzate dall'amministrazione e' considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico della stessa amministrazione. 9. Le attivita' sono tenute, di norma, durante l'orario ordinario di lavoro. Qualora le attivita' si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti. Al fine di favorire la partecipazione del personale assegnato sul territorio e' privilegiata l'organizzazione di attivita' a livello regionale o territoriale, ove non sia possibile realizzare attivita' di formazione a distanza. 10. La Presidenza individua i dipendenti che partecipano alle attivita' di formazione sulla base dei fabbisogni formativi, garantendo comunque pari opportunita' di partecipazione. In sede di Organismo paritetico di cui all'art. 6, possono essere formulate proposte di criteri per la partecipazione del personale, in coerenza con il presente comma. 11. L'amministrazione cura, per ciascun dipendente, la raccolta di informazioni sulla partecipazione alle iniziative formative attivate in attuazione del presente articolo, concluse con accertamento finale delle competenze acquisite. 12. La Presidenza del Consiglio dei ministri e le organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 3, possono costituire un ente bilaterale per la formazione, in ogni caso nel rispetto delle disposizioni che obbligano ad avvalersi della Scuola nazionale dell'amministrazione e dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 13. Nell'ambito dell'Organismo paritetico di cui all'art. 6: a) possono essere acquisiti elementi di conoscenza relativi ai fabbisogni formativi del personale; b) possono essere formulate proposte all'amministrazione, per la realizzazione delle finalita' di cui al presente articolo; c) possono essere realizzate iniziative di monitoraggio sulla attuazione dei piani di formazione e sull'utilizzo delle risorse stanziate. 14. Per garantire le attivita' formative di cui al presente articolo, la Presidenza utilizza le risorse disponibili sulla base delle vigenti norme di legge e delle direttive generali in materia emanate dal Dipartimento della funzione pubblica, nonche' eventuali risorse derivanti dai fondi strutturali europei. 15. Per le necessita' formative riguardanti personale ad elevata qualificazione ovvero relative a materie attinenti le specifiche mansioni svolte, i dipendenti direttamente interessati hanno la facolta' di frequentare su loro richiesta motivata, corsi specifici anche non previsti dai programmi dell'amministrazione, fruendo di permessi non retribuiti, ai sensi delle vigenti normative in materia. 16. Al personale appartenente a profili professionali comportanti l'iscrizione ad ordini o collegi professionali e' consentita - nei limiti delle risorse destinate alla formazione o, qualora non sufficienti, senza oneri per l'amministrazione - la partecipazione ai corsi di formazione finalizzati all'assolvimento degli obblighi formativi richiesti dalla vigente normativa in materia, organizzati dagli ordini e collegi o da altri soggetti autorizzati. 17. Il presente articolo sostituisce e disapplica l'art. 20 CCNL del 31 luglio 2009.