(CCNL-art. 50)
                              Art. 50. 
 
               Destinatari e processi della formazione 
 
    1. Le  attivita'  formative  sono  programmate  nei  piani  della
formazione del personale,  sulla  base  dell'analisi  dei  fabbisogni
formativi e di competenze professionali rilevati nell'organizzazione,
anche in conseguenza di  innovazioni  tecnologiche,  organizzative  e
normative, processi di mobilita', processi di reclutamento  di  nuovo
personale, programmi di sviluppo della qualita' dei servizi, esigenze
di  accrescimento   e   sviluppo   professionale,   con   particolare
riferimento alla riqualificazione e progressione del  personale.  Gli
stessi piani individuano altresi' le risorse finanziarie da destinare
alla formazione, ivi comprese quelle attivabili attraverso canali  di
finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali,  nonche'  i
soggetti esterni, tra quelli di cui al comma 6 del presente articolo,
coinvolti nella realizzazione delle attivita' programmate. 
    2.  La  formazione  del  personale  di  nuova  assunzione   viene
effettuata mediante corsi  teorico-pratici  di  intensita'  e  durata
coerente con le attivita' da svolgere, in base a  programmi  definiti
dall'amministrazione ai sensi del comma 1. 
    3. Le iniziative di formazione del presente  articolo  riguardano
tutti i dipendenti, compreso il personale in distacco  sindacale.  La
Presidenza, compatibilmente con le  esigenze  organizzative  connesse
con  l'organizzazione  delle  attivita'   formative,   favorisce   la
partecipazione a  successivi  moduli  formativi  aventi  il  medesimo
oggetto, dei dipendenti impossibilitati a partecipare  per  oggettivi
impedimenti. L'impossibilita'  a  partecipare  deve,  in  ogni  caso,
essere tempestivamente comunicata con congruo anticipo. Il  personale
in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni  effettua  la
propria formazione nelle amministrazioni di destinazione,  salvo  per
le attivita' di cui al comma 4, lettera a). 
    4. I piani di formazione  definiscono  quali  iniziative  abbiano
carattere obbligatorio e quali facoltativo, attribuendo  un  adeguato
riconoscimento  alla  formazione  certificata  formalmente,   ed   in
particolare stabiliscono: 
      a)  le  attivita'  di  formazione   che   si   concludono   con
l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalita' del
singolo dipendente, attestato attraverso certificazione finale  delle
competenze acquisite, da parte dei soggetti che l'hanno  attuata,  in
collegamento con le progressioni economiche; 
      b) le attivita' formative aventi l'obiettivo di far  conseguire
ai dipendenti il piu' alto grado  di  operativita'  ed  autonomia  in
relazione   alle   funzioni   di    assegnazione,    tenendo    conto
dell'evoluzione  delle  normative  e  delle  conoscenze  riferite  ai
contesti   di   lavoro,   delle   caratteristiche   tecnologiche   ed
organizzative  degli  stessi  contesti,  nonche'  delle   innovazioni
introdotte nell'utilizzo delle risorse umane. 
    5. Per garantire  l'obiettivo  di  una  formazione  permanente  e
diffusa, i piani di formazione di cui al comma 1 definiscono anche le
metodologie formative e didattiche e, in  tale  ambito,  valutano  la
possibilita',  per  accrescere  l'efficacia  e   l'efficienza   delle
iniziative programmate,  di  attivare  metodologie  innovative  quali
formazione a distanza, formazione sul  posto  di  lavoro,  formazione
mista  (sia  in  aula  che  sul  posto  di  lavoro),   comunita'   di
apprendimento e comunita' di pratica. 
    6. Nell'attuazione dei piani della formazione, nel rispetto delle
disposizioni di legge in  materia,  la  Presidenza  si  avvale  della
collaborazione della Scuola nazionale  dell'amministrazione,  nonche'
di Universita' ed altri soggetti, sia pubblici che privati. 
    7. La  Presidenza  puo'  assumere  iniziative  di  collaborazione
finalizzate a realizzare percorsi di formazione comuni  ed  integrati
con altre amministrazioni pubbliche, anche in riferimento ai processi
di digitalizzazione o  a  progetti  di  innovazione  organizzativa  e
gestionale. 
    8. Il  personale  che  partecipa  alle  attivita'  di  formazione
organizzate dall'amministrazione e' considerato in servizio  a  tutti
gli  effetti.  I  relativi  oneri  sono   a   carico   della   stessa
amministrazione. 
    9. Le attivita' sono tenute, di norma, durante l'orario ordinario
di lavoro. Qualora le attivita'  si  svolgano  fuori  dalla  sede  di
servizio al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio,  ove
ne sussistano i presupposti. Al fine di  favorire  la  partecipazione
del   personale   assegnato   sul    territorio    e'    privilegiata
l'organizzazione di attivita' a livello regionale o territoriale, ove
non sia possibile realizzare attivita' di formazione a distanza. 
    10. La Presidenza individua i  dipendenti  che  partecipano  alle
attivita'  di  formazione  sulla  base  dei   fabbisogni   formativi,
garantendo comunque pari opportunita' di partecipazione. In  sede  di
Organismo paritetico di cui  all'art.  6,  possono  essere  formulate
proposte di criteri per la partecipazione del personale, in  coerenza
con il presente comma. 
    11. L'amministrazione cura, per ciascun dipendente,  la  raccolta
di  informazioni  sulla  partecipazione  alle  iniziative   formative
attivate  in  attuazione  del   presente   articolo,   concluse   con
accertamento finale delle competenze acquisite. 
    12. La Presidenza del Consiglio dei ministri e le  organizzazioni
sindacali di cui all'art. 7, comma  3,  possono  costituire  un  ente
bilaterale per  la  formazione,  in  ogni  caso  nel  rispetto  delle
disposizioni  che  obbligano  ad  avvalersi  della  Scuola  nazionale
dell'amministrazione e dei vincoli finanziari previsti dalle  vigenti
disposizioni di legge. 
    13. Nell'ambito dell'Organismo paritetico di cui all'art. 6: 
      a) possono essere acquisiti elementi di conoscenza relativi  ai
fabbisogni formativi del personale; 
      b) possono essere formulate proposte  all'amministrazione,  per
la realizzazione delle finalita' di cui al presente articolo; 
      c) possono essere realizzate iniziative di  monitoraggio  sulla
attuazione dei piani di  formazione  e  sull'utilizzo  delle  risorse
stanziate. 
    14. Per garantire le  attivita'  formative  di  cui  al  presente
articolo, la Presidenza utilizza le risorse  disponibili  sulla  base
delle vigenti norme di legge e delle direttive  generali  in  materia
emanate dal Dipartimento della funzione pubblica,  nonche'  eventuali
risorse derivanti dai fondi strutturali europei. 
    15. Per le necessita' formative riguardanti personale ad  elevata
qualificazione ovvero relative  a  materie  attinenti  le  specifiche
mansioni svolte,  i  dipendenti  direttamente  interessati  hanno  la
facolta' di frequentare su loro richiesta motivata,  corsi  specifici
anche non previsti dai  programmi  dell'amministrazione,  fruendo  di
permessi non retribuiti, ai sensi delle vigenti normative in materia. 
    16. Al personale appartenente a profili professionali comportanti
l'iscrizione ad ordini o collegi professionali e'  consentita  -  nei
limiti  delle  risorse  destinate  alla  formazione  o,  qualora  non
sufficienti, senza oneri per l'amministrazione - la partecipazione ai
corsi  di  formazione  finalizzati  all'assolvimento  degli  obblighi
formativi richiesti dalla vigente normativa in  materia,  organizzati
dagli ordini e collegi o da altri soggetti autorizzati. 
    17. Il presente articolo sostituisce e disapplica l'art. 20  CCNL
del 31 luglio 2009.