(CCNL-art. 51)
                              Art. 51. 
 
               Contratto di lavoro a tempo determinato 
 
    1. L'amministrazione puo'  stipulare  contratti  individuali  per
l'assunzione  di  personale  con  contratto   di   lavoro   a   tempo
determinato, nel rispetto dell'art. 36 del decreto legislativo n. 165
del 2001 e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e  seguenti  del
decreto legislativo n. 81 del 2015, nonche'  dei  vincoli  finanziari
previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 
    2. I contratti a termine hanno la  durata  massima  di  trentasei
mesi e tra un contratto e quello successivo e' previsto un intervallo
di almeno dieci giorni dalla data di  scadenza  di  un  contratto  di
durata fino a sei mesi, ovvero almeno  venti  giorni  dalla  data  di
scadenza di un contratto  di  durata  superiore  a  sei  mesi,  fermo
restando quanto previsto per le attivita' stagionali. 
    3. Il numero massimo  di  contratti  a  tempo  determinato  e  di
contratti  di  somministrazione   a   tempo   determinato   stipulati
dall'amministrazione complessivamente  non  puo'  superare  il  tetto
annuale del 20 per cento  del  personale  a  tempo  indeterminato  in
servizio al 1° gennaio dell'anno di  assunzione,  con  arrotondamento
dei decimali all'unita' superiore qualora esso sia uguale o superiore
a 0,5. Nel caso di inizio di attivita' in corso di  anno,  il  limite
percentuale  si  computa  sul   numero   dei   lavoratori   a   tempo
indeterminato in servizio al momento dell'assunzione. 
    4.  Le  ipotesi  di  contratto  a  tempo  determinato  esenti  da
limitazioni quantitative, oltre  a  quelle  individuate  dal  decreto
legislativo n. 81 del 2015, sono: 
      a) attivazione di nuovi servizi o  attuazione  di  processi  di
riorganizzazione finalizzati a all'accrescimento di quelli esistenti; 
      b) introduzione di nuove tecnologie che comportino  cambiamenti
organizzativi o che abbiano effetti sui  fabbisogni  di  personale  e
sulle professionalita'. 
    5.  L'amministrazione  disciplina,  con  gli  atti  previsti  dal
proprio ordinamento, nel rispetto dei principi di cui all'art. 35 del
decreto legislativo n. 165  del  2001,  le  procedure  selettive  per
l'assunzione  di  personale  con  contratto   di   lavoro   a   tempo
determinato, tenuto conto della  programmazione  dei  fabbisogni  del
personale di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
    6. Nell'ambito delle esigenze  straordinarie  o  temporanee  sono
ricomprese anche le seguenti ipotesi di assunzione di  personale  con
contratto di lavoro a termine: 
      a)  sostituzione  di  personale  assente   con   diritto   alla
conservazione del posto, ivi compreso il personale  che  fruisce  dei
congedi previsti dagli articoli 4 e 5, della legge n.  53  del  2000;
nei casi  in  cui  si  tratti  di  forme  di  astensione  dal  lavoro
programmate, con l'esclusione delle ipotesi di sciopero, l'assunzione
a tempo determinato puo' essere anticipata fino a  trenta  giorni  al
fine  di  assicurare  l'affiancamento  del  lavoratore  che  si  deve
assentare; 
      b)  sostituzione  di  personale  assente   per   gravidanza   e
puerperio, nelle ipotesi di congedo  di  maternita',  di  congedo  di
paternita', di congedo  parentale  e  di  congedo  per  malattia  del
figlio, di cui agli  articoli  16,  17,  28,  32  e  47  del  decreto
legislativo  n.  151/2001;  in  tali  casi   l'assunzione   a   tempo
determinato puo' avvenire anche trenta giorni prima  dell'inizio  del
periodo di astensione. 
    7.  Nei  casi  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  del  comma   6,
l'amministrazione puo' procedere ad assunzioni a termine anche per lo
svolgimento delle mansioni di altro  lavoratore,  diverso  da  quello
sostituito, assegnato a sua volta, anche  attraverso  il  ricorso  al
conferimento di mansioni superiori ai sensi dell'art. 52 del  decreto
legislativo n. 165 del 2001 a quelle proprie del  lavoratore  assente
con diritto alla conservazione del posto. 
    8. Nei casi di cui alle  lettere  a)  e  b),  del  comma  6,  nel
contratto individuale e' specificata  per  iscritto  la  causa  della
sostituzione ed il nominativo del dipendente sostituito, intendendosi
per  tale  non  solo  il  dipendente   assente   con   diritto   alla
conservazione  del  posto,  ma  anche  l'altro  dipendente  di  fatto
sostituito nella particolare ipotesi di cui al precedente comma 7. La
durata del contratto puo' comprendere anche periodi di  affiancamento
necessari per il passaggio delle consegne. 
    9. L'assunzione con contratto a tempo determinato puo' avvenire a
tempo pieno ovvero a tempo parziale. 
    10. Il rapporto  di  lavoro  si  risolve  automaticamente,  senza
diritto  al  preavviso,  alla  scadenza  del  termine  indicato   nel
contratto individuale o, prima di tale data, comunque con il  rientro
in servizio del lavoratore sostituito, nel caso di contratto a  tempo
determinato stipulato per ragioni sostitutive. 
    11. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 81
del 2015, fermo restando quanto stabilito  direttamente  dalla  legge
per le attivita' stagionali, nel caso di rapporti di lavoro  a  tempo
determinato intercorsi tra lo stesso datore di  lavoro  e  lo  stesso
lavoratore, per effetto di una successione di contratti,  riguardanti
lo svolgimento di mansioni della  medesima  categoria,  e'  possibile
derogare alla durata massima di trentasei mesi di  cui  al  comma  2.
Tale deroga non puo' superare i dodici mesi  e  puo'  essere  attuata
esclusivamente nei seguenti casi: 
      a) attivazione di nuovi servizi o  attuazione  di  processi  di
riorganizzazione finalizzati a all'accrescimento di quelli esistenti; 
      b) introduzione di nuove tecnologie che comportino  cambiamenti
organizzativi o che abbiano effetti sui  fabbisogni  di  personale  e
sulle professionalita'; 
      c) prosecuzione di  un  significativo  progetto  di  ricerca  e
sviluppo; 
      d) rinnovo o la proroga di un contributo finanziario. 
    12. Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 81
del 2015, in deroga alla generale disciplina legale, nei casi di  cui
al comma 11, l'intervallo tra un  contratto  a  tempo  determinato  e
l'altro,  nell'ipotesi  di  successione  di  contratti,  puo'  essere
ridotto a cinque giorni per i contratti di  durata  inferiore  a  sei
mesi e a dieci giorni per i contratti superiori a sei mesi. 
    13. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato puo'
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo  indeterminato,  ai  sensi
dell'art. 36, comma 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
    14. Per le assunzioni a tempo determinato, restano fermi  i  casi
di esclusione previsti dall'art. 20 del decreto legislativo n. 81 del
2015.