(CCNL-art. 52)
                              Art. 52. 
 
                 Trattamento economico-normativo del 
             personale con contratto a tempo determinato 
 
    1. Al  personale  assunto  a  tempo  determinato  si  applica  il
trattamento  economico  e  normativo  previsto  dalla  contrattazione
collettiva vigente per il personale assunto  a  tempo  indeterminato,
compatibilmente con la natura  del  contratto  a  termine  e  con  le
precisazioni seguenti e dei successivi commi: 
      a) le ferie maturano in proporzione alla  durata  del  servizio
prestato, entro il limite annuale stabilito per i lavoratori  assunti
per la prima volta nella pubblica amministrazione, ai sensi dell'art.
27 (Ferie e recupero festivita' soppresse), comma 3; nel caso in cui,
tenendo  conto  della  durata  di  precedenti   contratti   a   tempo
indeterminato o determinato  comunque  gia'  intervenuti,  anche  con
altre amministrazioni, pure di diverso comparto, il lavoratore  abbia
comunque prestato servizio per piu' di tre anni, le  ferie  maturano,
in proporzione al servizio  prestato,  entro  il  limite  annuale  di
ventotto o trentadue giorni, stabilito dall'art. 27 (Ferie e recupero
festivita' soppresse), commi  2  e  5  a  seconda  dell'articolazione
dell'orario di lavoro rispettivamente su cinque o su sei giorni; 
      b) in caso di assenza per malattia, fermi restando - in  quanto
compatibili - i criteri stabiliti dall'art. 36 (Assenze per malattia)
del presente C.C.N.L., si  applica  l'art.  5  del  decreto-legge  12
settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella  legge  11
novembre 1983 n. 638, ai fini della determinazione del periodo in cui
e' corrisposto il trattamento economico; i periodi nei  quali  spetta
il  trattamento  economico  intero  e  quelli  nei  quali  spetta  il
trattamento ridotto sono stabiliti secondo i criteri di cui  all'art.
36 (Assenze per malattia),  comma  10,  in  misura  proporzionalmente
rapportata al periodo in cui e' corrisposto il trattamento  economico
come sopra determinato, salvo che non si tratti di periodo di assenza
inferiore a due mesi, caso nel  quale  il  trattamento  economico  e'
corrisposto comunque in misura intera; il trattamento  economico  non
puo' comunque essere erogato oltre  la  cessazione  del  rapporto  di
lavoro; 
      c) il periodo di conservazione del posto e'  pari  alla  durata
del contratto e non puo' in ogni caso  superare  il  termine  massimo
fissato dall'art. 36 (Assenze per malattia); 
      d) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate
esigenze fino a un  massimo  di  15  giorni  complessivi  e  permessi
retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell'art. 30, comma  2
(Permessi retribuiti); 
      e) nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata
non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali
proroghe, oltre ai permessi di cui alla lettera  d),  possono  essere
concessi i seguenti permessi: 
        permessi retribuiti per motivi personali o familiari, di  cui
all'art.  31  (Permessi  orari  retribuiti  per  particolari   motivi
personali e familiari); 
        permessi per esami o concorsi, di cui all'art.  30,  comma  1
lettera a) (Permessi retribuiti); 
        permessi  per  visite  specialistiche,  esami  e  prestazioni
diagnostiche, di cui  all'art.  34  (assenze  per  l'espletamento  di
visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici); 
        permessi per lutto di cui, all'art. 30, comma 1,  lettera  b)
(Permessi retribuiti); 
      f) il numero massimo annuale dei permessi di cui  alla  lettera
e) deve essere riproporzionato in  relazione  alla  durata  temporale
nell'anno del contratto  a  termine  stipulato,  salvo  il  caso  dei
permessi per lutto; l'eventuale  frazione  di  unita'  derivante  dal
riproporzionamento e' arrotondata all'unita'  superiore,  qualora  la
stessa sia uguale o superiore a 0,5; 
      g) sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di  assenza
dal lavoro stabilite  da  specifiche  disposizioni  di  legge  per  i
lavoratori dipendenti, compresa la legge n. 53 del 2000, ivi compresi
i permessi per lutto nei casi di rapporto di durata inferiore  a  sei
mesi. 
    2. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in  relazione  alla
durata prevista del rapporto di lavoro, puo' essere sottoposto ad  un
periodo di prova, secondo la disciplina,  dell'art.  13  (Periodo  di
prova), non superiore comunque a due  settimane  per  i  rapporti  di
durata fino a sei mesi e di quattro settimane per  quelli  di  durata
superiore. In deroga a  quanto  previsto  dall'art.  13  (Periodo  di
prova), in qualunque momento del periodo  di  prova,  ciascuna  delle
parti puo' recedere dal rapporto senza obbligo di  preavviso  ne'  di
indennita'  sostitutiva  del  preavviso,  fatti  salvi  i   casi   di
sospensione indicati  nel  citato  articolo.  Il  recesso  opera  dal
momento della comunicazione alla controparte e ove  posto  in  essere
dall'amministrazione deve essere motivato. 
    3. In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze
straordinarie e, in generale, quando per la brevita' del  rapporto  a
termine non sia possibile applicare  il  comma  2,  il  contratto  e'
stipulato con riserva di acquisizione dei documenti prescritti  dalla
normativa vigente. Nel caso che il dipendente  non  li  presenti  nel
termine prescritto o  che  non  risulti  in  possesso  dei  requisiti
previsti  per  l'assunzione,  il  rapporto  e'  risolto  con  effetto
immediato, salva l'applicazione dell'art. 2126 del codice civile. 
    4. In tutti i casi in cui il presente CCNL prevede la risoluzione
del rapporto  con  preavviso  o  con  corresponsione  dell'indennita'
sostitutiva dello stesso, ad eccezione di quelli previsti  dal  comma
10 del precedente art. 51 (Contratto di lavoro a tempo determinato) e
comma 2 del presente articolo, per il  rapporto  di  lavoro  a  tempo
determinato il termine di preavviso e' fissato in un giorno per  ogni
periodo di lavoro di quindici giorni  contrattualmente  stabilito  e,
comunque, non puo' superare i trenta giorni, nelle ipotesi di  durata
dello  stesso  superiore  all'anno.  In  caso   di   dimissioni   del
dipendente, i termini sono ridotti  alla  meta',  con  arrotondamento
all'unita' superiore dell'eventuale frazione di unita' derivante  dal
computo. 
    5. I periodi di  assunzione  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato, possono essere adeguatamente valutati, nell'ambito delle
procedure di reclutamento della stessa o  di  altra  amministrazione,
secondo requisiti o criteri che attengono alla durata di tali periodi
ed alla corrispondenza tra la professionalita' richiesta nei posti da
coprire e l'esperienza maturata nei rapporti di lavoro a termine. 
    6. L'amministrazione assicura ai lavoratori assunti con contratto
di lavoro a tempo determinato interventi informativi e formativi, con
riferimento sia alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro, secondo le previsioni del decreto legislativo n.  81/2008,
sia alle prestazioni che gli stessi sono chiamati a rendere, adeguati
all'esperienza lavorativa,  alla  tipologia  dell'attivita'  ed  alla
durata del contratto. 
    7. In caso di assunzione a  tempo  indeterminato,  i  periodi  di
lavoro con contratto a tempo determinato gia' prestati dal dipendente
presso la medesima amministrazione, con mansioni del medesimo profilo
e categoria di inquadramento, concorrono a  determinare  l'anzianita'
lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di  determinati
istituti contrattuali.