(CCNL-art. 53)
                              Art. 53. 
 
                    Contratto di somministrazione 
 
    1. L'amministrazione puo' stipulare contratti di somministrazione
di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina  degli  articoli
30 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2015, per  soddisfare
esigenze temporanee o eccezionali, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del
decreto legislativo n. 165  del  2001  e  nel  rispetto  dei  vincoli
finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 
    2. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo  determinato
sono stipulati entro il limite di cui all'art. 51, comma 3 (Contratto
di lavoro a tempo determinato), del presente contratto. 
    3. Il ricorso al lavoro somministrato non e'  consentito  per  il
personale che esercita attivita' di vigilanza nonche' per  i  profili
della categoria B con posizione di accesso F1 e F3. 
    4.  I  lavoratori  somministrati,   qualora   contribuiscano   al
raggiungimento di obiettivi di performance o svolgano  attivita'  per
le  quali  sono  previste  specifiche  indennita',  hanno  titolo   a
partecipare  all'erogazione  dei  connessi   trattamenti   accessori,
secondo i criteri definiti in contrattazione integrativa. I  relativi
oneri sono a carico dello stanziamento di spesa per  il  progetto  di
attivazione dei contratti di somministrazione  a  tempo  determinato,
nel  rispetto  dei  vincoli   finanziari   previsti   dalle   vigenti
disposizioni di legge in materia. 
    5. L'amministrazione comunica tempestivamente al somministratore,
titolare  del  potere  disciplinare  nei  confronti  dei   lavoratori
somministrati, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti  da
contestare al lavoratore somministrato, ai sensi  dell'art.  7  della
legge n. 300/1970. 
    6. Le amministrazioni sono tenute, nei  riguardi  dei  lavoratori
somministrati, ad assicurare tutte le misure, le informazioni  e  gli
interventi  di  formazione  relativi  alla  sicurezza  e  prevenzione
previsti decreto legislativo n. 81/2008, in  particolare  per  quanto
concerne i rischi specifici connessi all'attivita' lavorativa in  cui
saranno impegnati. 
    7. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare, presso
l'amministrazione utilizzatrice, i diritti di liberta' e di attivita'
sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle
assemblee del personale dipendente. 
    8. Nell'ambito dell'Organismo paritetico di cui all'art. 6,  sono
fornite informazioni  sul  numero  e  sui  motivi  dei  contratti  di
somministrazione di lavoro a tempo determinato conclusi, sulla durata
degli stessi, sul numero e sui profili professionali interessati. 
    9. Per quanto  non  disciplinato  da  presente  articolo  trovano
applicazione le disposizioni di legge in materia.