(CCNL-art. 59)
                              Art. 59. 
 
                         Codice disciplinare 
 
    1. Nel rispetto del principio di gradualita'  e  proporzionalita'
delle sanzioni in relazione alla gravita' della mancanza, il  tipo  e
l'entita' di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai
seguenti criteri generali: 
      a) intenzionalita'  del  comportamento,  grado  di  negligenza,
imprudenza  o  imperizia  dimostrate,  tenuto   conto   anche   della
prevedibilita' dell'evento; 
      b) rilevanza degli obblighi violati; 
      c) responsabilita' connesse alla posizione di  lavoro  occupata
dal dipendente; 
      d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione,  a
terzi ovvero al disservizio determinatosi; 
      e) sussistenza di  circostanze  aggravanti  o  attenuanti,  con
particolare riguardo al comportamento del lavoratore,  ai  precedenti
disciplinari  nell'ambito  del  biennio  previsto  dalla  legge,   al
comportamento verso i terzi; 
      f) concorso nella violazione di piu' lavoratori in accordo  tra
di loro. 
    2. Al dipendente responsabile di piu' mancanze compiute con unica
azione od omissione o con piu' azioni od omissioni tra loro collegate
ed accertate con un unico procedimento, e'  applicabile  la  sanzione
prevista per la mancanza piu' grave se le  suddette  infrazioni  sono
punite con sanzioni di diversa gravita'. 
    3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero  verbale  o
scritto al massimo della multa di  importo  pari  a  quattro  ore  di
retribuzione  si  applica,  graduando  l'entita'  delle  sanzioni  in
relazione ai criteri di cui al comma 1, per: 
      a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche  in  tema
di assenze per malattia,  nonche'  dell'orario  di  lavoro,  ove  non
ricorrano le fattispecie considerate  nell'art.  55quater,  comma  1,
lettera a) del decreto legislativo n. 165 del 2001; 
      b) condotta  non  conforme  a  principi  di  correttezza  verso
superiori o altri dipendenti o nei confronti di terzi; 
      c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura
dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui  quali,
in relazione alle sue responsabilita', debba espletare  attivita'  di
custodia o vigilanza; 
      d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione  degli
infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato  danno  o
pregiudizio al servizio o agli interessi  dell'amministrazione  o  di
terzi; 
      e) rifiuto di  assoggettarsi  a  visite  personali  disposte  a
tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'art. 6 della legge n. 300/1970; 
      f)  insufficiente  rendimento  nell'assolvimento  dei   compiti
assegnati, ove non ricorrano  le  fattispecie  considerate  nell'art.
55-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001; 
      g) violazione dell'obbligo previsto  dall'art.  55-novies,  del
decreto legislativo n. 165 del 2001; 
      h) violazione  di  doveri  ed  obblighi  di  comportamento  non
ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti. 
    L'importo delle ritenute per multa sara' introitato dal  bilancio
dell'amministrazione e destinato ad attivita' sociali  a  favore  dei
dipendenti. 
    4. La sanzione disciplinare della sospensione  dal  servizio  con
privazione della retribuzione fino a  un  massimo  di  10  giorni  si
applica, graduando l'entita' della sanzione in relazione  ai  criteri
di cui al comma 1, per: 
      a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3; 
      b) particolare gravita' delle mancanze previste al comma 3; 
      c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall'art. 55-quater,
comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 165 del 2001,  assenza
ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello  stesso;  in
tali ipotesi, l'entita' della sanzione e'  determinata  in  relazione
alla  durata  dell'assenza  o   dell'abbandono   del   servizio,   al
disservizio determinatosi, alla gravita' della violazione dei  doveri
del dipendente, agli eventuali danni causati  all'amministrazione  ai
terzi; 
      d) ingiustificato ritardo, non superiore  a  cinque  giorni,  a
trasferirsi nella sede assegnata dai superiori; 
      e)  svolgimento  di  attivita'  che   ritardino   il   recupero
psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio; 
      f)      manifestazioni      ingiuriose      nei       confronti
dell'amministrazione, salvo che siano espressione della  liberta'  di
pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970; 
      g)  ove  non  sussista  la  gravita'   e   reiterazione   delle
fattispecie considerate nell'art. 55quater, comma 1, lettera  e)  del
decreto legislativo n. 165 del 2001, atti, comportamenti o  molestie,
lesivi della dignita' della persona; 
      h)  ove  non  sussista  la  gravita'   e   reiterazione   delle
fattispecie considerate nell'art. 55quater, comma 1, lettera  e)  del
decreto legislativo n. 165 del 2001, atti o comportamenti  aggressivi
ostili e denigratori  che  assumano  forme  di  violenza  morale  nei
confronti  di  un   altro   dipendente,   comportamenti   minacciosi,
ingiuriosi,  calunniosi  o  diffamatori  nei   confronti   di   altri
dipendenti o di terzi; 
      i) violazione  di  doveri  ed  obblighi  di  comportamento  non
ricompresi specificatamente nelle  lettere  precedenti,  da  cui  sia
comunque derivato danno all'amministrazione o a terzi. 
    5. La sospensione dal servizio con privazione della  retribuzione
fino ad un massimo di quindici giorni si applica  nel  caso  previsto
dall'art. 55-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
    6. La sospensione dal servizio con privazione della  retribuzione
fino ad un  massimo  di  tre  mesi,  si  applica  nei  casi  previsti
dall'art. 55-sexies, comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
    7. La sospensione dal servizio con privazione della  retribuzione
da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si  applica
nel  caso  previsto  dall'art.  55-sexies,  comma  1,   del   decreto
legislativo n. 165 del 2001. 
    8. La sanzione disciplinare della sospensione  dal  servizio  con
privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un  massimo  di  6
mesi si applica, graduando l'entita' della sanzione in  relazione  ai
criteri di cui al comma 1, per: 
      a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4; 
      b) occultamento, da parte del responsabile della custodia,  del
controllo o della vigilanza,  di  fatti  e  circostanze  relativi  ad
illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni
di pertinenza dell'ente o ad esso affidati; 
      c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove  non
sussista la gravita' e reiterazione; 
      d) alterchi con vie di fatto negli ambienti  di  lavoro,  anche
con terzi; 
      e) violazione  di  doveri  ed  obblighi  di  comportamento  non
ricompresi specificatamente nelle  lettere  precedenti  da  cui  sia,
comunque, derivato grave danno all'amministrazione o a terzi. 
      f)  fino  a  due  assenze  ingiustificate   dal   servizio   in
continuita' con le giornate festive e di riposo settimanale; 
      g) ingiustificate assenze collettive nei  periodi,  individuati
dall'amministrazione, in cui  e'  necessario  assicurare  continuita'
nell'erogazione di servizi all'utenza; 
    9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta  causa
o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento  si
applica: 
    1. con preavviso per: 
      a) le ipotesi considerate dall'art. 55-quater, comma 1, lettera
b) e c) da f-bis) fino a f-quinquies) del decreto legislativo n.  165
del 2001; 
      b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8; 
      c) recidiva plurima, in una delle mancanze  previste  ai  commi
precedenti anche se di diversa natura, o recidiva,  nel  biennio,  in
una mancanza che abbia gia' comportato l'applicazione della  sanzione
di sospensione dal servizio e dalla retribuzione; 
      d) recidiva nel biennio di atti,  comportamenti  o  molestie  a
carattere sessuale o quando l'atto, il comportamento  o  la  molestia
rivestano carattere di particolare gravita'; 
      e) condanna passata in giudicato, per un delitto che,  commesso
fuori del servizio e non attinente in  via  diretta  al  rapporto  di
lavoro,  non  ne  consenta  la  prosecuzione  per  la  sua  specifica
gravita'; 
      f)  la  violazione  degli  obblighi  di  comportamento  di  cui
all'art. 16, comma  2,  secondo  e  terzo  periodo  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 62/2013; 
      g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento  non
ricompresi specificatamente  nelle  lettere  precedenti  di  gravita'
tale, secondo i criteri di cui al  comma  1,  da  non  consentire  la
prosecuzione del rapporto di lavoro; 
      h) mancata ripresa  del  servizio,  salvo  casi  di  comprovato
impedimento, dopo periodi  di  interruzione  dell'attivita'  previsti
dalle  disposizioni  legislative   e   contrattuali   vigenti,   alla
conclusione del periodo di sospensione o alla  scadenza  del  termine
fissato dall'amministrazione; 
    2. senza preavviso per: 
      a) le ipotesi considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lettera
a), d), e) ed f) del decreto legislativo n. 165 del 2001; 
      b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi
compresi quelli che possono dare luogo  alla  sospensione  cautelare,
secondo la disciplina dell'art. 61 (Sospensione cautelare in caso  di
procedimento  penale)  fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.   62
(Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale); 
      c) condanna passata in giudicato per  un  delitto  commesso  in
servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in  via  diretta  al
rapporto di lavoro,  non  ne  consenta  neanche  provvisoriamente  la
prosecuzione per la sua specifica gravita'; 
      d) commissione in genere - anche nei confronti di  terzi  -  di
fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti  di  rilevanza
penale, sono di gravita'  tale  da  non  consentire  la  prosecuzione
neppure provvisoria del rapporto di lavoro; 
      e) condanna, anche non passata in giudicato: 
        per i delitti indicati dall'art. 7, comma 1, e  8,  comma  1,
del decreto legislativo n. 235/2012; 
        quando  alla  condanna   consegua   comunque   l'interdizione
perpetua dai pubblici uffici; 
        per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della  legge  27
marzo 2001 n. 97; 
        per gravi delitti commessi in servizio; 
      f)  violazioni  intenzionali  degli  obblighi,  non  ricomprese
specificatamente nelle lettere precedenti,  anche  nei  confronti  di
terzi, di gravita' tale, in relazione ai criteri di cui al  comma  1,
da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di
lavoro. 
    10. Le mancanze non espressamente previste nei  commi  precedenti
sono comunque sanzionate  secondo  i  criteri  di  cui  al  comma  1,
facendosi   riferimento,   quanto   all'individuazione   dei    fatti
sanzionabili,  agli  obblighi  dei  lavoratori  di  cui  all'art.  57
(Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento, quanto al tipo  e
alla  misura  delle  sanzioni,  ai  principi  desumibili  dai   commi
precedenti. 
    11. Al codice disciplinare, di cui  al  presente  articolo,  deve
essere data la massima pubblicita' mediante  pubblicazione  sul  sito
istituzionale dell'amministrazione secondo  le  previsioni  dell'art.
55, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
    12. In sede di prima applicazione del presente  CCNL,  il  codice
disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle  forme
di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data  di  stipulazione  del
CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a  quello  della
sua pubblicazione. 
    13. Il presente articolo sostituisce e disapplica l'art. 64 e  68
C.C.N.L. del 17 maggio 2004 e l'art. 18 C.C.N.L. 31 luglio 2009.