(CCNL-art. 62)
                              Art. 62. 
 
              Rapporto tra procedimento disciplinare e 
                         procedimento penale 
 
    1.  Nell'ipotesi  di  procedimento  disciplinare  che  abbia   ad
oggetto, in tutto o in parte, fatti in  relazione  ai  quali  procede
l'autorita'  giudiziaria,  trovano   applicazione   le   disposizioni
dell'art. 55-ter e 55-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
    2. Nel caso  del  procedimento  disciplinare  sospeso,  ai  sensi
dell'art. 55-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, qualora per
i fatti oggetto  del  procedimento  penale  intervenga  una  sentenza
penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che  il  «fatto  non
sussiste»  o  che  «l'imputato  non  lo  ha  commesso»  oppure   «non
costituisce  illecito   penale»   o   altra   formulazione   analoga,
l'autorita' disciplinare procedente, nel  rispetto  delle  previsioni
dell'art. 55-ter, comma 4, del decreto legislativo n. 165  del  2001,
riprende il procedimento disciplinare  ed  adotta  le  determinazioni
conclusive, applicando le disposizioni dell'art. 653,  comma  1,  del
codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove  nel  procedimento
disciplinare sospeso, al  dipendente,  oltre  ai  fatti  oggetto  del
giudizio penale per i quali vi sia  stata  assoluzione,  siano  state
contestate  altre  violazioni,  oppure  i   fatti   contestati,   pur
prescritti o non  costituenti  illecito  penale,  rivestano  comunque
rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette
infrazioni, nei tempi e  secondo  le  modalita'  stabilite  dall'art.
55-ter, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
    3. Se il procedimento disciplinare non sospeso  si  sia  concluso
con  l'irrogazione  della  sanzione  del  licenziamento,   ai   sensi
dell'art. 59, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), e  successivamente
il  procedimento  penale  sia  definito  con  una   sentenza   penale
irrevocabile  di  assoluzione,  che  riconosce  che  il  «fatto   non
sussiste»  o  che  «l'imputato  non  lo  ha  commesso»  oppure   «non
costituisce illecito penale» o altra  formulazione  analoga,  ove  il
medesimo procedimento sia riaperto e  si  concluda  con  un  atto  di
archiviazione, ai sensi e con le modalita' dell'art. 55-ter, comma 2,
del decreto legislativo n. 165 del 2001,  il  dipendente  ha  diritto
dalla  data  della  sentenza  di  assoluzione  alla  riammissione  in
servizio  presso  l'amministrazione,  anche  in  soprannumero   nella
medesima sede o in altra, nella medesima qualifica e  con  decorrenza
dell'anzianita'  posseduta  all'atto   del   licenziamento.   Analoga
disciplina  trova  applicazione  nel  caso  che   l'assoluzione   del
dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di  processo  di
revisione. 
    4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente e'
reinquadrato, nella medesima qualifica cui e' confluita la  qualifica
posseduta al momento del licenziamento qualora  sia  intervenuta  una
nuova classificazione  del  personale.  Il  dipendente  riammesso  ha
diritto a tutti gli  assegni  che  sarebbero  stati  corrisposti  nel
periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell'eventuale  periodo
di sospensione antecedente escluse le indennita' comunque legate alla
presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.
Analogamente si procede anche in caso di premorienza per il coniuge o
il convivente superstite e i figli. 
    5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento
di cui al  comma  3,  siano  state  contestate  al  dipendente  altre
violazioni, ovvero nel caso in  cui  le  violazioni  siano  rilevanti
sotto profili diversi da quelli che hanno portato  al  licenziamento,
il procedimento disciplinare  viene  riaperto  secondo  la  normativa
vigente. 
    6. Il  presente  articolo  sostituisce  e  disapplica  l'art.  65
C.C.N.L. del 17 maggio 2004 e l'art. 18 del C.C.N.L. 31 luglio 2009.