Art. 67. Retribuzione e sue definizioni 1. La retribuzione e' corrisposta mensilmente in un giorno stabilito dall'amministrazione, compreso tra il giorno 20 e l'ultimo del mese. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festivita' o un sabato non lavorativo, il pagamento e' effettuato il precedente giorno lavorativo. Sono fatti salvi i termini di pagamento relativi alle voci del trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione integrativa preveda diverse modalita' temporali di erogazione. 2. Sono definite le seguenti nozioni di retribuzione: a) retribuzione base mensile: e' costituita dal valore economico mensile dei parametri retributivi previsti all'interno di ciascuna categoria; b) retribuzione individuale mensile: e' costituita dalla retribuzione base mensile, dalla retribuzione individuale di anzianita', dalla indennita' di posizione organizzativa e professionale di cui all'art. 28 del C.C.N.L. 17 maggio 2004 e da altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati; c) retribuzione globale di fatto, annuale: e' costituita dall'importo della retribuzione individuale mensile per dodici mensilita', cui si aggiunge il rateo della tredicesima mensilita' nonche' l'importo annuo della retribuzione variabile e delle indennita' contrattuali percepite nell'anno di riferimento non ricomprese nella lettera b); sono escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spese. 3. La retribuzione oraria si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili per 164,67. 4. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 30. 5. Il presente articolo sostituisce e disapplica l'art. 75 C.C.N.L. del 17 maggio 2004.