(CCNL-art. 67)
                              Art. 67. 
 
                   Retribuzione e sue definizioni 
 
    1. La  retribuzione  e'  corrisposta  mensilmente  in  un  giorno
stabilito dall'amministrazione, compreso tra il giorno 20 e  l'ultimo
del mese. Qualora nel giorno stabilito ricorra una  festivita'  o  un
sabato non lavorativo,  il  pagamento  e'  effettuato  il  precedente
giorno lavorativo. Sono fatti salvi i termini di  pagamento  relativi
alle voci del  trattamento  economico  accessorio  per  le  quali  la
contrattazione integrativa preveda  diverse  modalita'  temporali  di
erogazione. 
    2. Sono definite le seguenti nozioni di retribuzione: 
      a)  retribuzione  base  mensile:  e'  costituita   dal   valore
economico mensile dei parametri retributivi previsti  all'interno  di
ciascuna categoria; 
      b)  retribuzione  individuale  mensile:  e'  costituita   dalla
retribuzione  base  mensile,  dalla   retribuzione   individuale   di
anzianita',   dalla   indennita'   di   posizione   organizzativa   e
professionale di cui all'art. 28 del C.C.N.L. 17  maggio  2004  e  da
altri eventuali assegni personali a carattere  fisso  e  continuativo
comunque denominati; 
      c)  retribuzione  globale  di  fatto,  annuale:  e'  costituita
dall'importo  della  retribuzione  individuale  mensile  per   dodici
mensilita', cui si aggiunge il  rateo  della  tredicesima  mensilita'
nonche'  l'importo  annuo  della  retribuzione  variabile   e   delle
indennita'  contrattuali  percepite  nell'anno  di  riferimento   non
ricomprese nella lettera b); sono  escluse  le  somme  corrisposte  a
titolo di rimborso spese. 
    3. La retribuzione oraria si ottiene dividendo le  corrispondenti
retribuzioni mensili per 164,67. 
    4.  La  retribuzione  giornaliera   si   ottiene   dividendo   la
corrispondente retribuzione mensile per 30. 
    5. Il  presente  articolo  sostituisce  e  disapplica  l'art.  75
C.C.N.L. del 17 maggio 2004.