(CCNL-art. 69)
                              Art. 69. 
 
                 Incrementi degli stipendi tabellari 
 
    1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall'art. 3 del C.C.N.L.
22 luglio 2010, sono incrementati degli importi  mensili  lordi,  per
tredici  mensilita',  indicati  nell'allegata  Tabella  A,   con   la
decorrenza ivi stabilita. 
    2. Gli importi annui lordi degli stipendi  tabellari,  risultanti
dall'applicazione del comma 1, sono  rideterminati  nelle  misure  ed
alle decorrenze stabilite dalla allegata Tabella B. 
    3. A decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del
presente C.C.N.L., la quota base dell'indennita'  prevista  dall'art.
18 del contratto integrativo della Presidenza del 10 novembre 2009  e
l'indennita' di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010
cessano di essere corrisposte come specifiche voci retributive e sono
conglobate nello stipendio  tabellare,  come  indicato  nell'allegata
Tabella C. 
    4. A decorrere dal 1° gennaio  dell'anno  di  sottoscrizione  del
presente CCNL, sono previsti due nuovi parametri retributivi F10, sia
nell'ambito della categoria A che della categoria  B,  con  i  valori
stipendiali indicati nell'allegata Tabella D.