Art. 69. Incrementi degli stipendi tabellari 1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall'art. 3 del C.C.N.L. 22 luglio 2010, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nell'allegata Tabella A, con la decorrenza ivi stabilita. 2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite dalla allegata Tabella B. 3. A decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente C.C.N.L., la quota base dell'indennita' prevista dall'art. 18 del contratto integrativo della Presidenza del 10 novembre 2009 e l'indennita' di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessano di essere corrisposte come specifiche voci retributive e sono conglobate nello stipendio tabellare, come indicato nell'allegata Tabella C. 4. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione del presente CCNL, sono previsti due nuovi parametri retributivi F10, sia nell'ambito della categoria A che della categoria B, con i valori stipendiali indicati nell'allegata Tabella D.