(CCNL-art. 7)
                               Art. 7. 
 
      Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie 
 
    1.  La  contrattazione  collettiva  integrativa  si  svolge,  nel
rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal  presente  CCNL,
tra la delegazione sindacale, come individuata ai commi 3 e 4,  e  la
delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 5. 
    2. La contrattazione collettiva integrativa si svolge  a  livello
nazionale («contrattazione integrativa nazionale») ed  a  livello  di
sede di RSU («contrattazione integrativa di sede  territoriale»).  In
caso di individuazione di un'unica  sede  RSU  la  contrattazione  si
svolge in un  unico  livello  («contrattazione  integrativa  di  sede
unica»). 
    3. I soggetti titolari della contrattazione integrativa nazionale
sono i rappresentanti territoriali, anche di livello nazionale, delle
organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL. 
    4. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa
di sede territoriale o di sede unica sono: 
      a) la RSU; 
      b) i rappresentanti territoriali, anche di  livello  nazionale,
delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie  del  presente
CCNL. 
    5. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui  e'
individuato il  presidente,  sono  designati  dall'organo  competente
dell'amministrazione. 
    6. Sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale o di sede
unica: 
      a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili  per  la
contrattazione integrativa tra le diverse modalita' di utilizzo; 
      b) i  criteri  per  l'attribuzione  dei  premi  correlati  alla
performance; 
      c)  i  criteri  per  la  definizione  delle   procedure   delle
progressioni economiche; 
      d) i criteri  per  l'attribuzione  delle  indennita'  correlate
all'effettivo svolgimento di attivita' disagiate ovvero pericolose  o
dannose per la salute; 
      e) i criteri  per  l'attribuzione  delle  indennita'  correlate
all'effettivo svolgimento di attivita'  comportanti  l'assunzione  di
specifiche responsabilita'; 
      f) i criteri per l'attribuzione di trattamenti accessori per  i
quali  specifiche  leggi  operino  un  rinvio   alla   contrattazione
collettiva; 
      g) i criteri per l'attivazione di piani di welfare integrativo; 
      h)  la  definizione   delle   maggiorazioni   orarie   per   la
remunerazione del lavoro in turno  previste  dall'art.  18,  comma  5
(Turnazioni); 
      i) l'elevazione dei limiti  previsti  dall'art.  18,  comma  2,
lettera d) (Turnazioni) in merito al numero di turni effettuabili; 
      j) l'elevazione della misura dell'indennita'  di  reperibilita'
prevista dall'art. 19, comma 6 (Reperibilita'); 
      k) i criteri per le misure concernenti la  salute  e  sicurezza
sul lavoro; 
      l) l'elevazione dei  limiti  previsti  dall'art.  19,  comma  5
(Reperibilita') per i turni di reperibilita'; 
      m) l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a  tempo
parziale ai sensi dell'art. 54, comma 7 (Rapporto di lavoro  a  tempo
parziale); 
      n) il limite individuale annuo delle ore che possono  confluire
nella banca delle ore, ai sensi dell'art. 26, comma  2  (Banca  delle
ore)  ed  il  limite  individuale  mensile  dei  giorni   di   riposo
compensativo di cui all'art. 26, comma 5 (Banca delle ore); 
      o)  i  criteri  per  l'individuazione  di  fasce  temporali  di
flessibilita' oraria in entrata e in uscita, al  fine  di  conseguire
una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; 
      p) l'elevazione del periodo di tredici settimane di maggiore  e
minore concentrazione dell'orario multiperiodale, ai sensi  dell'art.
21 (Orario multiperiodale); 
      q) l'individuazione delle ragioni che  permettono  di  elevare,
fino ad ulteriori sei mesi, l'arco temporale su cui e'  calcolato  il
limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell'art. 17, comma 2
(Orario di lavoro); 
      r)  l'elevazione  della  percentuale  massima  del  ricorso   a
contratti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo
determinato, ai sensi dell'art.  51  (Contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato), comma 3; 
      s) i criteri per la ripartizione del contingente  di  personale
di cui all'art. 45, comma 6 (Diritto allo studio); 
      t)  l'integrazione  delle  situazioni  personali  e   familiari
previste dall'art. 18,  comma  7,  in  materia  di  turni  di  lavoro
(Turnazioni); 
      u)   i   riflessi   sulla   qualita'   del   lavoro   e   sulla
professionalita'    delle    innovazioni    tecnologiche     inerenti
all'organizzazione dei servizi; 
      v)  i  criteri  generali  per  l'utilizzo   di   strumentazioni
tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello  di  servizio,  al
fine di  una  maggiore  conciliazione  tra  vita  lavorativa  e  vita
familiare (cd. diritto alla disconnessione). 
    7.  Sono  oggetto   di   contrattazione   integrativa   di   sede
territoriale, i criteri di adeguamento  presso  la  sede,  di  quanto
definito a livello nazionale relativamente alle  materie  di  cui  al
comma 6, lettere b), i), k), l), o), p), q), u).