(CCNL-art. 70)
                              Art. 70. 
 
                     Effetti dei nuovi stipendi 
 
    1.  Le  misure  degli   stipendi   risultanti   dall'applicazione
dell'art. 69 (Incrementi  degli  stipendi  tabellari)  hanno  effetto
sulla tredicesima mensilita', sul compenso per lavoro  straordinario,
sul trattamento di quiescenza,  sull'indennita'  di  buonuscita,  sul
trattamento di fine rapporto, sulla indennita' corrisposta in caso di
sospensione dal servizio ai sensi dell'art. 61, comma 7  (Sospensione
cautelare in caso di procedimento penale), sull'indennita' in caso di
decesso di cui all'art. 2122 c.c.,  sull'indennita'  sostitutiva  del
preavviso, sulle ritenute assistenziali e  previdenziali  e  relativi
contributi, compresi i contributi di riscatto. 
    2. I benefici economici risultanti dalla  applicazione  dell'art.
69 (Incrementi degli  stipendi  tabellari)  sono  computati  ai  fini
previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli
importi  previsti  dalla  Tabella  A,  nei  confronti  del  personale
comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di
vigenza del  presente  contratto.  Agli  effetti  dell'indennita'  di
buonuscita,  del  trattamento  di  fine   rapporto,   dell'indennita'
sostitutiva del preavviso, nonche' dell'indennita' in caso di decesso
di cui all'art. 2122 c.c., si considerano solo gli  aumenti  maturati
alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 
    3. Resta confermato quanto previsto  dall'art.  76,  comma  3,  e
dall'art. 78, comma 3, del C.C.N.L. 17 maggio 2004.