Art. 70. Effetti dei nuovi stipendi 1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell'art. 69 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento di quiescenza, sull'indennita' di buonuscita, sul trattamento di fine rapporto, sulla indennita' corrisposta in caso di sospensione dal servizio ai sensi dell'art. 61, comma 7 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale), sull'indennita' in caso di decesso di cui all'art. 2122 c.c., sull'indennita' sostitutiva del preavviso, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, compresi i contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 69 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla Tabella A, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita, del trattamento di fine rapporto, dell'indennita' sostitutiva del preavviso, nonche' dell'indennita' in caso di decesso di cui all'art. 2122 c.c., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 3. Resta confermato quanto previsto dall'art. 76, comma 3, e dall'art. 78, comma 3, del C.C.N.L. 17 maggio 2004.